Cassazione penale, sez. unite, 22 giugno 2017, n. 31345
Il luogo di lavoro non rientra nella nozione di privata dimora, salvo che si tratti di area riservata non accessibile al pubblico. Non applicabile la disciplina del furto in abitazione (art. 624-bis c.p.)
«Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall’art. 624-bis cod. pen., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all’interno di un’area riservata alla sfera privata della persona offesa.
Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all’art. 624-bis cod.pen. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare».
Osserva la S.C. che un luogo per essere qualificato quale “privata dimora” deve presentare i seguenti elementi:
- utilizzazione per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
- durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non sia occasionale;
- non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.
Quanto ai luoghi di lavoro è indiscutibile che in essi si compiano atti della vita privata ma ciò non è sufficiente per affermare che tali luoghi rientrino nella nozione di privata dimora.
I luoghi di lavoro, generalmente, sono accessibili ad una pluralità di soggetti anche senza il preventivo consenso dell’avente diritto: ad essi è quindi estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla “intrusione” altrui.
Con riferimento ad essi è, pertanto, fuor di luogo parlare di riservatezza o di necessità di tutela della sfera privata dell’individuo.
La disciplina dettata dall’art. 624-bis cod. pen. è dunque estensibile ai luoghi di lavoro soltanto se essi abbiano le caratteristiche proprie dell’abitazione (accertamento riservato ai giudici di merito).
Potrà, quindi, essere riconosciuto il carattere di privata dimora ai luoghi di lavoro se in essi, o in parte di essi, il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l’accesso a terzi (ad esempio, retrobottega, bagni privati o spogliatoi, area riservata di uno studio professionale o di uno stabilimento).
Art. 624 bis Codice Penale
Furto in abitazione e furto con strappo.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all’articolo 61.
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Cassazione penale, sez. unite, 22 giugno 2017, n. 31345