Cassazione Penale, sez. IV, 27 maggio 2024, n. 20763
Guida in stato di ebbrezza: l'accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici
Nel reato di guida in stato di ebbrezza, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione (così, tra le altre: Sez. 4, n. 35933 del 24/04/2019, Gaggioli, Rv. 276674 - 01; Sez. 4, n. 25835 del 05/03/2019, Picca, Rv. 276368 - 01; Sez. 4, n. 26562 del 26/05/2015, Bertoldo, Rv. 263876 - 01; Sez. 4, n. 22239 del 29/01/2014, Politanò, Rv. 259214 - 01).
Ne consegue, pertanto, che, in assenza di espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza dalla presenza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dal conducente. alla vista degli operanti, certamente riconducibile ad un uso assai elevato di bevande alcoliche - certamente superiore alla soglia di 1,50 g/l - per come evincibile dalla riscontrata presenza di un forte odore acre di alcol, nonché dalla assoluta sua incapacità di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di P.G.
Cassazione Penale, sez. IV, 27 maggio 2024, n. 20763