Cassazione civile, sez. lavoro, 14 gennaio 2010, n. 507
«L’indennità di mobilità, di cui alla L. n. 223 del 1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione…), art. 7, pur essendo determinata, alla stregua della disciplina dell’indennità di disoccupazione, su base giornaliera, deve essere corrisposta con cadenza mensile, attese le peculiarità della relativa disciplina che si riferisce ad una ripartizione in mesi con riguardo alla durata massima del trattamento (dodici mesi, prorogabili in relazione a fasce di età o aree territoriali e suddivisibile in due periodi, pure indicati in mesi), alla commisurazione della misura della prestazione (sulla base dell’integrazione salariale spettante, determinata per ogni mese ai sensi della L. n. 427 del 1980), alla possibilità di sospensione e cumulo con i redditi da lavoro nel caso di svolgimento di una attività lavorativa (prevedendosi, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 9, comma 5, in caso di nuova occupazione con retribuzione inferiore a quella di provenienza, la corresponsione di un assegno mensile per la differenza), nonché alla detraibilità delle mensilità già godute nel caso di erogazione in conto capitale per i lavoratori che intraprendono una attività autonoma o in cooperativa, risolvendosi, per questo aspetto, in una regolamentazione specifica che rende inapplicabile, in quanto incompatibile, il sistema di pagamento previsto per il trattamento di disoccupazione involontaria, fissato dal D.P.R. n. 818 del 1957, art. 32, in due scadenze, il giorno 15 e l’ultimo giorno del mese».
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Cassazione civile, sez. lavoro, 14 gennaio 2010, n. 507