Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7588
La selezione, da parte dell’Ente comunale, di aree nel cui ambito localizzare gli impianti di telefonia mobile non assume carattere tassativo e non preclude la possibilità di installazione anche al di fuori dei siti allo scopo appositamente individuati.
La selezione dei criteri di insediamento degli impianti – secondo giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato – deve tener conto della nozione di “rete di telecomunicazione”, che per definizione richiede una diffusione capillare sul territorio e ciò a maggior ragione nei casi di telefonia cellulare, attese le esigenze sul piano tecnico per cui alla debolezza del segnale di antenna è associato un rapporto di maggiore contiguità delle singole stazioni radio base.
Inoltre l’ assimilazione per effetto del’art. 86 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259,delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria, implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell’insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (cfr. da ultimo Cons. Stato, VI, 28 aprile 2010, n. 304).
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Consiglio di Stato, sez. VI, 22 ottobre 2010, n. 7588