Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16655
Intercettazioni di comunicazioni da e verso l’estero: non necessitano le procedure di assistenza giudiziaria internazionale se effettuate in territorio italiano.
Nel caso di specie le attività di indagine nei confronti dell’imputato hanno ricompreso intercettazioni telefoniche di comunicazioni in entrata ed in uscita da utenze italiane verso utenze telefoniche di altro stato. Tali attività sono state eseguite interamente dalle autorità italiane operando esclusivamente dal territorio nazionale.
Fra i motivi del ricorso è stata pertanto avanzata l’ipotesi di violazione di legge in relazione all’acquisizione ed utilizzazione di intercettazioni di utenze estere senza ricorso a procedure di assistenza giudiziaria internazionale, con conseguente inutilizzabilità delle stesse.
La S.C. sul punto ha ritenuto che le operazioni di intercettazione telefonica devono essere effettuate attivando le procedure di assistenza giudiziaria internazionale soltanto se richiedono il compimento di attività all’estero, se le stesse possono essere effettuate dal territorio nazionale nessuna assistenza da parte di altri Stati è necessaria.
Sul punto viene richiamato l’orientamento giurisprudenziale lungamente consolidato:
«l’art. 266 cod. proc. pen., autorizzando l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche nel corso di indagini relative a determinati reati, consente il controllo sia delle telefonate in arrivo su utenze italiane, sia delle telefonate che partono dall’Italia verso utenze straniere. Nè il ricorso alla procedura del cd. istradamento - convogliamento delle chiamate partenti da una certa zona all’estero in un nodo posto in Italia - comporta la violazione delle norme sulle rogatorie internazionali, in quanto in tal modo tutta l’attività di intercettazione, ricezione e registrazione delle telefonate, viene compiuta completamente sul territorio italiano». (Cass. Sez. 5 sent. n. 4401 del 2.7.1998 dep. 21.10.1998 rv 211520).
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Cassazione penale, sez. II, 17 aprile 2007, n. 16655