Cassazione civile, sez. unite, 23 ottobre 2014, n. 22550
Gli accertamenti sanitari delle condizioni di invalidità civile sono espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le commissioni mediche prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato: pertanto, anche in caso di accertamento negativo, le relative controversie appartengono al giudice ordinario.
«Le controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario, come espressamente previsto dalla L. 15 ottobre 1990, n. 295, art. 1, comma 8, non solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle L. 30 marzo 1971, n. 118, e L. 11 febbraio 1980, n. 18), ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria condizione invalidante ai fini del collocamento obbligatorio a norma della L. 2 aprile 1968, n. 482 (la cui disciplina è ora sostituita da quella recata dalla L. 12 marzo 1999, n. 68), e ciò stante la simmetrica corrispondenza dell’ambito della disposta attribuzione giurisdizionale con quello della competenza delle commissioni mediche, alle quali, ai sensi del comma primo del medesimo L. n. 295 del 1990, art. 1, (e della successiva legislazione confermativa), è devoluto l’accertamento della condizione di minorazione anche per usufruire di benefici diversi da quelli dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità, ed atteso che tale accertamento è in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa, essendo le dette commissioni prive di poteri autoritativi a cui possa contrapporsi un interesse legittimo del soggetto privato» (cfr. Cass. sez. un. 18 settembre 2002, n. 13665, Cass. sez. un. 17 dicembre 1999, n. 912; cfr., inoltre, Cass. sez. un. 10 maggio 2002, n. 6749).
«E ancora, con riguardo alla rilevanza della natura delle “collegiali mediche”, si è più di recente precisato come a norma dell’art. 147 disp. att. c.p.c., comma 1, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, esse sono prive di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, quale ne sia la natura giuridica».
Cassazione civile, sez. unite, 23 ottobre 2014, n. 22550