Cassazione civile, sez. lavoro, 24 luglio 2023, n. 22077
Escluso il licenziamento disciplinare per maltrattamenti alla compagna se il fatto non influisce sul rapporto di lavoro.
Va escluso il licenziamento disciplinare se la condotta del lavoratore, accusato di maltrattamenti alla compagna, non influisce sul rapporto di lavoro, neppure in via indiretta. La giusta causa di licenziamento può sussistere anche in presenza di condotte extralavorative, a condizione però che abbiano un riflesso anche solo potenziale, ma comunque oggettivo, sulla funzionalità del rapporto, a causa della compromissione dell’aspettativa datoriale circa un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, "in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività" svolta dal dipendente licenziato.
In particolare affinché una condotta illecita extra lavorativa possa assumere rilievo disciplinare è necessario che siano lesi gli interessi morali e/o materiali del datore di lavoro, oppure che sia compromesso il rapporto fiduciario.
Ne consegue che la verifica del carattere del “fatto illecito” va rapportata non alla responsabilità disciplinare, bensì al disvalore sociale oggettivo del fatto commesso nel contesto del mondo dell'azienda, attesa la non perfetta sovrapponibilità tra sistema penale e sistema disciplinare, ciò al fine di evitare che ogni condotta, comunque accertata come reato, si traduca sempre in un illecito disciplinare e quindi idoneo a giustificare un licenziamento, come afferma Cass. n. 3076/2020.
Nella fattispecie i giudici d’appello hanno accertato sul piano del fatto (come tale insindacabile dalla S.C.) che le condotte tenute dal resistente ai danni della propria convivente non avevano avuto alcuna incidenza, neppure riflessa, sull'ambiente lavorativo e, quindi, sul rapporto di lavoro, in considerazione sia della mancanza di qualunque eco mediatica, sia del carattere meramente esecutivo delle mansioni cui era adibito, sia della pluridecennale anzianità lavorativa presso la medesima società (fin dall'anno 1988) senza mai alcun episodio di violenza e alcun procedimento disciplinare.
Trattasi di elementi fattuali valorizzati dalla Corte d'appello e sui quali nessuna censura è stata sollevata dalla ricorrente, che ha prospettato, in realtà, una rilevanza in re ipsa invece da escludere proprio alla luce del principio di diritto affermato in varie occasioni dalla Suprema Corte e sopra richiamato.
Cassazione civile, sez. lavoro, 24 luglio 2023, n. 22077