Cassazione civile, sez. lavoro, 1 aprile 2016, n. 6387
In caso di trasferimento d’azienda, il licenziamento illegittimo, intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, non impedisce che il rapporto di lavoro tra le parti originarie si trasferisca in capo al cessionario.
È costante, a riguardo, nella giurisprudenza della Suprema Corte l’affermazione del principio secondo cui, in tema di trasferimento d’azienda, l’effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto. meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell’art. 2112 c.c., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l’applicazione della direttiva 77/187/CE, la quale prevede – secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C-319/94, 11 luglio 1985, C-105/84, e 7 febbraio 1985, C19/83) – che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori (Sez. L, sentenza 1220 del 17/01/2013; Sez. L, sentenza 3041 del 27/02/2012; Sez. L, sentenza 23533 del 16/10/2013; Sez. L, Sentenza n. 8641 del 12/04/2010; Sez. Sentenza n. 7338 del 10/12/1986 Principio affermato anche ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. da Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5507 del 08/03/2011).
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Cassazione civile, sez. lavoro, 1 aprile 2016, n. 6387