TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 478
La sentenza in esame compendia alcuni principi con cui si dà definizione dei limiti entro i quali può esercitarsi l’ambito di discrezionalità della PA nelle scelte di pianificazione
Il TAR afferma, in linea con una costante giurisprudenza, che le scelte effettuate all’atto dell’approvazione del Piano Regolatore Generale costituiscono apprezzamento di merito sottratto in via generale al sindacato di legittimità del GA, a meno che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. L’Amministrazione comunale, dunque, fruisce di un’ampia discrezionalità nel definire la tipologia delle utilizzazioni delle singole parti del territorio e le sue decisioni non sono sindacabili in sede giurisdizionale, salvo che esse risultino incoerenti con l’impostazione di fondo dell’intervento pianificatorio o siano mani-festamente incompatibili con le caratteristiche oggettive del territorio.
Nella sentenza si afferma, altresì, che le scelte pianificatorie non necessitano di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti per l’impostazione del Piano stesso, essendo sufficiente l’espresso riferimento alla Relazione di accompagnamento al progetto del PRG, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti a favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Segnatamente, nell’emanare nuove previsioni urbanistiche, l’Amministrazione ha l’onere di fornire una specifica motivazione sulla destinazione di singole zone solo quando tale destinazione incida, in senso peggiorativo, su situazioni che siano meritevoli di particolari considerazioni per la singolarità del sacrificio imposto al privato o per la preesistenza di legittime aspettative in quest’ultimo ingenerate.
Il TAR approfondisce inoltre l’estensione dell’obbligo di motivazione relativamente alle osservazioni al Piano presentate dai privati, assumendo a tale proposito che queste non costituiscono un vero e proprio mezzo di gravame, da decidere quindi secondo la regola della puntuale corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma piuttosto una semplice forma di collaborazione procedimentale e, pertanto, il loro rigetto non richiede un’analitica motivazione, essendo sufficiente che le osservazioni stese siano state esaminate e ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del Piano.
Nella sentenza si precisa infine che, in caso di accoglimento delle osservazioni presentate dai privati, la ripubblicazione del Piano Regolatore adottato dal Comune è necessaria solo allorché sia stata effettuata una rielaborazione complessivamente innovativa del Piano stesso e cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che ne presiedevano l’impostazione.
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TAR Abruzzo Pescara, sez. I, 6 luglio 2009, n. 478