Corte di Giustizia UE, 16 febbraio 2023, C. 623-20
Illegittimo escludere l’italiano e lo spagnolo dalle lingue delle prove concorsuali europee EPSO
Le limitazioni alla scelta della lingua in cui sostenere la seconda prova di un concorso europeo sono legittime solo se funzionali all’immediata operatività dei neo assunti, dandone adeguata e comprovata motivazione, altrimenti sono illegittime.
La Corte di Giustizia UE ha confermato le Sentenze del Tribunale UE del 9 settembre 2020 (Italia/Commissione, T-437/16 e Spagna/Commissione, T-401/16, e del 9 agosto 2016, Italia/Commissione, T-443/16) che avevano dichiarato l’illegittimità di due bandi di concorso EPSO (European Personnel Selection Office) che limitavano la scelta della seconda lingua alle sole lingue francese, inglese o tedesca.
Le limitazioni alla scelta della lingua in cui sostenere la seconda prova di un concorso sono legittime solo se funzionali all’immediata operatività dei neo assunti, dandone adeguata e comprovata motivazione, altrimenti sono illegittime.
Nel caso di specie non è stato dimostrato che tale limitazione fosse giustificata dall’interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative.
La Commissione Europea aveva proposto due ricorsi di impugnazione dinanzi alla Corte al fine di ottenere l’annullamento delle sentenze emesse dal Tribunale il 9 settembre 2020.
Mediante tali sentenze, il Tribunale ha annullato due bandi di concorso generale EPSO per:
- la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell’audit;
- la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori e di capi di gruppi di investigatori nei settori delle spese dell’Unione, della lotta alla corruzione, delle dogane e del commercio, del tabacco o delle merci contraffatte.
I bandi EPSO precisavano che i candidati dovevano soddisfare determinati requisiti relativi a conoscenze linguistiche specifiche: un livello minimo C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1), nonché un livello minimo B2 nella lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2), qualificate come le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione. Nei loro ricorsi, l’Italia e la Spagna hanno contestato la legittimità di due parti del regime linguistico istituito dai bandi di concorso controversi, con cui viene limitata alle sole lingue francese, inglese o tedesca la scelta, da un lato, della seconda lingua del concorso e, dall’altro, della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO.
L’articolo 2 di detto regolamento recita: «I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua». Ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento: «Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».
Accogliendo le doglianze dell’Italia e della Spagna, il Tribunale ha rilevato che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua costituisce, in sostanza, una disparità di trattamento fondata sulla lingua. Esso ha altresì statuito che tale disparità non era oggettivamente giustificata dalla principale ragione addotta a motivo nei bandi di concorso ossia la necessità che gli amministratori assunti siano immediatamente operativi.
Mediante le sue sentenze in data odierna, la Corte respinge le impugnazioni della Commissione, confermando
così le decisioni del Tribunale.
Massima tratta da: Corte di Giustizia UE
Corte di Giustizia UE, 16 febbraio 2023, C. 623-20