Cassazione civile, sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 6318
Spese e competenze legali devono essere liquidate per singole voci. Non è ammessa una liquidazione forfettaria delle competenze legali che non consente il rispetto dei parametri di legge.
Con l’epigrafata ordinanza la Cassazione rammenta un proprio consolidato principio di diritto secondo cui è erronea nonché lesiva dei minimi tariffari e del decoro e della dignità professionale del difensore (art. 36 Cost.) una liquidazione delle competenze legali omnicomprensiva, unitaria e non specifica dei diritti per ciascuna delle fasi del giudizio di merito e la condanna alle spese è priva di qualsiasi specificazione relativa alle singole voci liquidate.
Già in precedenti sentenze (Cass. n. 5250 del 2019; Cass. n. 5318 del 2007, Cass. n. 11276 del 2002) era stato altresì stabilito che la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale per spese, competenze di procuratore e avvocato, dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Ancora in Cassazione civile n. 5250/2019 e Cass. n. 27020/2017 è stato rammentato che in materia di liquidazione degli onorari agli avvocati, qualora la parte abbia presentato nota specifica con l'indicazione delle spese vive sostenute e dei diritti ed onorari spettanti, il giudice non può procedere ad una liquidazione globale al di sopra delle somme richieste senza indicare dettagliatamente le singole voci che aumenta in conformità alla tariffa forense, dovendo consentire l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe applicabili alla controversia, anche in relazione all'inderogabilità dei minimi e dei massimi tariffari. I suddetti principi sono stati peraltro confermati dalle pronunce della Suprema Corte n. 830 del 2020 e n. 37009 del 2021.
Vedi anche:
Cassazione civile, sez. VI, 25 febbraio 2022, n. 6318