Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2010 n. 4457
Le misure protettive previste dalla Legge 353/2000 finalizzate al contrasto degli incendi boschivi si applicano non solo ai boschi ma anche alla macchia e ai frutteti
L’articolo 10 della Legge n. 353 del 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) prevede una nutrita serie di misure volte ad impedire uno sfruttamento economico successivo, diretto o indiretto, delle aree andate soggette ad incendio e quindi ad evitare forme di speculazione per cui l’incendio possa essere dolosamente appiccato con l’intento di trarre un profitto dall’area interessata.
- In particolare dette zone non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni ed eventuali atti di cessione delle aree in questione non fanno venire meno il vincolo di destinazione;
- Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione;
- È vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive (salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici vigenti)
- Sono vietate per cinque anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente.
- Sul soprassuolo interessato dall’incendio sono vietati per dieci anni il pascolo e la caccia.
Tali disposizioni si applicano non solo ai boschi ovvero alle aree già coperte da alberi ad alto fusto ma anche ricoperte di vegetazione qualificabile come macchia, oltreché adibite a coltivazioni di piante da frutto di vario genere.
Ed infatti secondo la definizione fornita dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, riguardante il settore forestale, viene precisato all’art. 2, comma 1, che “i termini bosco, foresta e selva sono equiparati” ed all’art. 6, comma 1, che “Nelle more della emanazione delle norme regionali…si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo…”.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2010 n. 4457