Cassazione penale, sez. I, 15 novembre 2010, n. 40201
Non ricorre la continuazione per chi reca molestie con telefonate mute in quanto è la pluralità delle condotte a recare disturbo e non la singola telefonata.
È noto come il reato contravvenzionale di molestia o disturbo alle persone non abbia necessariamente natura di reato abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione (da ultimo in tal senso cass. pen. 29933/2010 relativamente ad un unico episodio di tallonamento dell’auto della vittima del reato) e quindi il reiterarsi dell’azione è suscettibile di integrare il vincolo della continuazione fra più fatti costituenti reato.
Pur tuttavia il reato di molestia può anche assumere la forma dell’abitualità, incompatibile con il vincolo della continuazione, allorché sia proprio la reiterazione della condotta a creare disturbo e quindi solo al ripetersi della stessa deve ritenersi integrata la fattispecie in parola (nella specie è stata contestata la condotta di aver fatto più telefonate mute all’utenza cellulare della persona offesa e si è ritenuto che la pluralità delle condotte è ciò che ha arrecato disturbo e non la singola telefonata).
Art. 660 cod. pen. Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro
Cassazione penale, sez. I, 15 novembre 2010, n. 40201