Cassazione penale, sez. V, 22 gennaio 2007, n. 13791
Non applicabile al Consulente tecnico di parte l’esimente prevista dall’art. 598 c.p. relativamente delle offese contenute negli scritti presentati dinanzi all’Autorità giudiziaria.
« … al consulente tecnico di parte nel giudizio civile non può applicarsi l’esimente di cui all’art. 598 c.p. in quanto – secondo un datato orientamento giurisprudenziale, che merita, ora, di essere ribadito – lo stesso non è equiparabile alle parti né ai loro patrocinatori, cui si riferisce, espressamente, la menzionata norma sostanziale (cfr. Cass. sez. 5, 9.12.1975, n. 403, rv. 133065).
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha avuto modo di dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 598 c.p., comma 1, nella parte in cui non prevede la non punibilità delle offese contenute negli scritti e nei discorsi dei consulenti tecnici di parte in procedimenti davanti all’autorità giudiziaria, sul presupposto che la garanzia dell’art. 24 Cost., comma 2, non è estensibile al consulente tecnico, il quale non è legittimato all’esercizio del patrocinio e svolge attività di consulenza concernente cognizioni tecniche. Dunque, un’attività obiettivamente diversa da quella tecnicogiuridica alla quale sono chiamati i patrocinatori nell’esercizio professionale in favore dei loro assistiti, nella dinamica del procedimento relativo all’oggetto della controversia».
Cassazione penale, sez. V, 22 gennaio 2007, n. 13791