Cassazione civile, sez. VI, 28 novembre 2013, n. 26696
Ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 “Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione”.
Ne deriva l’inammissibilità il controricorso notificato presso la cancelleria della Corte anziché presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato in ricorso.
La domiciliazione ex lege presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 cod. proc. civ., per gli atti di parte e dall’art. 366 cod. proc. civ., specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine” (Cass., S.U., n. 10143 del 2012)
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Cassazione civile, sez. VI, 28 novembre 2013, n. 26696