Cassazione civile, sez. unite, 15 aprile 2021, n. 10013
Le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato
Le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato anche se l’attività giurisdizionale è diretta alla tutela di diritti la cui protezione è assunta a scopo istituzionale dell’ente.
Le organizzazioni di volontariato e le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 10 Testo Unico spese di giustizia DPR n. 115 del 2002, non essendo ammessa una interpretazione in via estensiva o analogica delle norme (come la L. n. 266 del 1991, art. 8, comma 1, D.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis, all. B e lo stesso art. 10 citato) che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie, le quali sono soggette al criterio di stretta interpretazione.
La disciplina del contributo unificato è contenuta nel T.U. del 2002, per effetto del quale, dal 1 marzo 2002, i procedimenti giurisdizionali sono sottoposti al pagamento di tale contributo, la cui qualità di entrata tributaria erariale è indiscussa (cfr. Corte Cost. n. 73 del 2005 e Cass. SU n. 9840 del 2011).
In particolare, l’art. 9, comma 1, T.U. del 2002 dispone: “ È dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’art. 13 e salvo quanto previsto dall’art. 10”.
Il successivo art. 10 prevede alcuni regimi di esenzione dal c.u.: “non èsoggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura (...)” (segue l’indicazione di alcuni processi esenti: in materia tavolare, di rettificazione di stato civile, equa riparazione, integrazione scolastica, riguardanti la prole e il mantenimento della stessa e i processi di cui al libro V, titolo II, capi II, III, IV e V del codice di procedura civile). Sono esenti anche i processi relativi a specifiche materie previste da altre disposizioni di legge: ad esempio, oltre a quelli di cui all’art. 46 bis disp. att. c.c., in tema di adozione e affiliazione (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 82), di violenza nelle relazioni familiari (L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 7), esercizio dell’azione civile nell’azione penale (ex art. 12 T.U. del 2002), opposizione avverso l’espatrio dello straniero (L. 25 luglio 1998, n. 286) e il diniego del ricongiungimento familiare (ex D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), ecc..
L’art. 10 prevede, dunque, due tipi di esenzioni dall’obbligo di pagamento, una di carattere generale (mediante rinvio), riferita ai processi già esenti, secondo previsione legislativa, dall’imposta di bollo, da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, e altre esenzioni speciali, riferite a specifici procedimenti.
Tra i processi “già esenti” rientrano quelli “esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” indicati nel D.P.R. n. 642 del 1972, art. 12, all. B, in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari, individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, in materia di pensioni dirette o di reversibilità, ecc..
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, cui fa richiamo l’art. 10 succitato, l’art. 27 bis prevede l’esenzione dall’imposta stessa per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), nonché dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI”.
Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), dell’art. 82, comma 5, ha riproposto, ampliandola sotto l’aspetto oggettivo, l’esenzione già prevista dall’art. 27 bis: “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti (del Terzo settore) di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo”.
L’orientamento seguito costantemente dalla Sezione Tributaria, sia prima che dopo l’ordinanza di rimessione, è nel senso che “in materia di agevolazioni tributarie, le Onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10 e art. 27 bis della tabella B allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, atteso che, da un lato, il termine “atti” deve riferirsi esclusivamente a quelli amministrativi e non anche a quelli processuali, giusta la necessità di un’interpretazione restrittiva quanto ai benefici fiscali, e, dall’altro, che l’esenzione dal contributo suddetto è giustificabile, alla luce del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, solo in base ad un criterio di meritevolezza, in funzione della solidarietà sociale, dell’oggetto del giudizio e non in considerazione della qualità del soggetto, anche in ragione di esigenze costituzionali di parità di trattamento e comunitarie di non discriminazione” (cfr. Cass. n. 23875, 23876, 23880, 23881, 23882, 24083 del 2020, n. 14332 del 2018, n. 27331 del 2016, n. 21522 del 2013).
Secondo tale orientamento, il D.P.R. n. 642 del 1972, art. 27 bis, all. B, laddove esonera gli “atti” delle Onlus dal pagamento dell’imposta di bollo, si riferisce solo agli atti amministrativi, cioè di natura sostanziale, e non ricomprende anche gli atti giudiziari, e ciò perché, quando la legge ha inteso ricomprendere nella esenzione dall’imposta di bollo gli atti giudiziari, lo ha espressamente previsto, come nell’art. 12, dell’Allegato B.
Il diritto all’esenzione dal c.u. sussiste, in effetti, solo nelle ipotesi contemplate dall’art. 10 T.U. del 2002, che introduce un regime di esenzione di natura oggettiva, applicabile solo in presenza di “processi” esenti dall’imposta di bollo e da ogni tipologia di spesa, secondo specifiche disposizioni legislative, oltre che nei casi di esonero dal c.u. tassativamente previsti da altre disposizioni di legge (esemplificativamente indicate sub 4).
A questa conclusione il riferito orientamento interpretativo è pervenuto valorizzando il principio, costantemente affermato, della tassatività delle norme agevolative che, derogando al sistema tributario, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica (cfr. Cass. n. 21522 del 2013, n. 27331 del 2016). Pertanto, le agevolazioni fiscali non sono applicabili a casi e situazioni non riconducibili al significato letterale delle norme che le prevedono.
Tale orientamento - come rilevato anche dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta - si muove nel quadro di un’interpretazione rispettosa del canone dell’art. 12 preleggi e del contenuto letterale delle disposizioni in tema di agevolazioni tributarie, restandone conseguentemente esclusa l’ammissibilità di una interpretazione in via analogica o estensiva.
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Cassazione civile, sez. unite, 15 aprile 2021, n. 10013