Cassazione penale, sez. II, 18 giugno 2010, n. 23668
Il termine per l’opposizione all’archiviazione di cui all’art. 408 c.p.c. e Art. 17 D.Lgs. 274/2000 è soggetto alla sospensione feriale.
Il termine (attualmente di venti giorni) di cui all’art. 408 c.p.p per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione ha natura processuale, per cui a tale termine è applicabile la regola generale della sospensione feriale.
Parimenti nel procedimento davanti al giudice di pace, attesa la natura processuale del termine di dieci giorni concesso alla persona offesa dall’art. 17 comma 2 d.lgs. n. 274 del 2000 per la presentazione dell’opposizione alla richiesta di archiviazione (sulla falsariga del termine previsto art. 408 comma 3 c.p.p) si applica la regola generale sulla sospensione dei termini nel periodo feriale (Cassazione penale sez. V, 22/04/2005, n. 40259).
Archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Riferimenti normativi.
Art. 408 c.p.p.
Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato.
1.Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari
2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazion.
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.
Art. 17 D.Lgs. 274/2000
Archiviazione.
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 408 e 411 del codice di procedura penale [e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271], nonché dall’art. 34, commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l’opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.
3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell’art. 26, comma 2.
4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l’archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l’imputazione.
Cassazione penale, sez. II, 18 giugno 2010, n. 23668