Cassazione penale, sez. I, 8 aprile 2013, n. 15936
L’inottemperanza al provvedimento del Questore avente ad oggetto, per ragioni di ordine pubblico, il divieto di esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità di cui all’art. 650 c.p., poiché tale attività illecita è espressamente sanzionata in via amministrativa dall’art. 7, comma 15 bis, Codice della strada.
Il rispetto del principio di specialità di cui all’art. 9 della L. n. 689 del 1981 comporta infatti che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 650 c.p. possa trovare applicazione unicamente nel caso in cui “l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”. Né la norma penale può trovare applicazione in base alla clausola di riserva contenuta nella citata disposizione amministrativa che fa salvo il caso in cui la condotta costituisca reato, poiché tale ipotesi ricorre al di fuori del principio di specialità.
Inoltre, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p., è necessario che il provvedimento dell’autorità giudiziaria sia rivolto ad un soggetto determinato e non, come nel caso di specie, in via generale a tutti i parcheggiatori abusivi operanti in una certa zona.
La Suprema Corte, in continuità con il principio espresso dalla sentenza n. 47886 del 2011 emanata dalla prima Sezione in fattispecie analoga, annulla pertanto la condanna inflitta al parcheggiatore abusivo perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Cassazione penale, sez. I, 8 aprile 2013, n. 15936