Cassazione civile, sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268
Attribuzione pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge divorziato: rileva anche la convivenza prematrimoniale
Nel caso in cui sia il coniuge divorziato che il coniuge superstite abbiano i requisiti per percepire la pensione di reversibilità, la ripartizione della pensione va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche tenendo conto di ulteriori elementi correlati, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.
Alla convivenza “more uxorio” occorre riconoscere «non una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, ma un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, oltre che ponderando ulteriori elementi, quali l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali». Tuttavia, non bisogna mai confondere la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell’entità dell’assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, posto che mancanza un’indicazione normativa in tal senso.
Cassazione civile, sez. VI, 26 febbraio 2020, n. 5268