Cassazione civile, sez. lavoro, 13 marzo 2024, n. 6704
Nel contratto di apprendistato è richiesta la forma scritta anche per il piano formativo individuale a pena di nullità
La disciplina dell’apprendistato, inizialmente contenuta nell’art. 49 della cd. Legge Biagi (d.lgs. n. 276/2003), quindi raccolta nel “Testo unico dell’apprendistato” (d.lgs. n. 167/2011), successivamente abrogato dall’art. 55, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 81/2015 (cd. Decreto contratti), è infine confluita sempre nel corpo del medesimo decreto 81/2015, articoli da 41 a 47, racchiusi sotto il Capo V nominato appunto “Apprendistato”.
Sia nel testo unico dell’apprendistato che nel successivo decreto contratti è previsto che il contratto di apprendistato sia stipulato in forma scritta ai fini della prova. Inoltre il contratto di apprendistato deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Come già stabilito dalla S.C. in sentenza n. 10826/2023, pur con riferimento al contratto di apprendistato nella vigenza dell’art. 49, comma 4, lett. a) del D.lgs. 276/2003, pur in assenza di specifica previsione sanzionatoria contenuta nell’art. 49 cit., deve ritenersi che la forma scritta costituisca un requisito ad substantiam per la stipula di un valido contratto di apprendistato professionalizzante, il quale deve contenere tra le altre indicazioni il piano formativo individuale.
Secondo il Collegio che ha emanato la sentenza 6704/2024 va mantenuta la medesima soluzione interpretativa. «Come in altri casi in cui il requisito della forma scritta del contratto va inteso in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione di una determinata parte del contratto stesso (cfr., ad es., Cass., sez. I, 17.1.2022, n. 1250), che tale requisito possa credersi rispettato, a pena di nullità (c.d. di protezione), ancorché non prevista espressamente, solo ove il contratto di apprendistato sia redatto per iscritto anche circa il piano formativo individuale».
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Cassazione civile, sez. lavoro, 13 marzo 2024, n. 6704