Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2007, n. 195
La presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., 2 comma C.C. per cui si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno, opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti ma anche qualora non sia possibile stabilire la sequenza causale del sinistro.
Ne consegue che dall’accertamento della colpa, sia pure grave, in capo ad uno dei conducenti, non deriva per l’altro conducente l’esonero dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico.
Cassazione civile, sez. III, 9 gennaio 2007, n. 195