Corte costituzionale, 31 gennaio 2014, n. 17
Le Regioni non possono dettare norme che incidono sul regime del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, trattandosi di disciplina riconducibile alla materia dell’«ordinamento civile» e, perciò, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato [art. 117, comma 2, lett. l), Cost.].
Nella fattispecie è stata dichiarata l’incostituzionalità della disposizione di cui al commi 5 dell’art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 71 del 2012 perché stabilisce che, in caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell’incarico, il personale dirigente presente nei ruoli delle aziende per il diritto allo studio universitario è considerato in esubero e transita direttamente nei ruoli regionali. Tale previsione sarebbe difforme dalle procedure previste per le eccedenze di personale dall’art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Ne risulterebbe la lesione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva l’«ordinamento civile», e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile e dai contratti collettivi, alla competenza esclusiva dello Stato.
Per ragioni analoghe è, altresì, fondata la questione di legittimità dei commi 6 e 7 dell’art. 2 della legge reg. n. 71 del 2012, che dispongono l’assunzione temporanea delle relative funzioni, in caso di assenza o impedimento del dirigente, da parte del funzionario di grado più elevato con i requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, con attribuzione a quest’ultimo del trattamento economico spettante al dirigente.
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Corte costituzionale, 31 gennaio 2014, n. 17