Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2008, n. 26021
La procedura concorsuale bandita da un ente pubblico territoriale e riservata a dipendenti di altre amministrazioni del comparto degli enti locali realizza una “mobilità esterna” che si conclude con la instaurazione di un nuovo contratto di lavoro tra il Comune ed il vincitore del concorso. Sulla scorta dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e ribaditi dalle SU (ex plurimis Cass., sez. un., n. 2693 del 2007), le controversi relative, trattandosi appunto dell’instaurazione di un nuovo rapporto con la PA, sono attribuite alla giurisdizione amministrativa.
Per “procedure concorsuali di assunzione”, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono sia quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (essendo tali le procedure aperte ai candidati esterni, ancorchè vi partecipino anche soggetti già dipendenti pubblici), sia i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, profilandosi in tal caso una novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.
Restano invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria.
Cassazione civile, sez. unite, 30 ottobre 2008, n. 26021