Cassazione civile, sez. II, 24 novembre 2009, n. 24711
In tema di divisione ereditaria ed, in particolare, ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario dell’eventuale lesione della quota di legittima, la stima del valore dei beni da riunire fittiziamente ovvero il valore dei beni residui e di quelli donati in vita dal “de cuius” va calcolato al momento dell’apertura della successione.
Ne deriva che il fondo agricolo donato ante mortem ad uno dei coeredi, venuto a ricadere al tempo dell’apertura della successione all’interno di una zona edificabile prevista dal piano regolatore del comune – indipendentemente dalla sua approvazione da parte della regione – va valutato in ragione del maggior valore acquisito ai fini del computo delle quote ereditarie giacché l’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile.
Risultano invece irrilevanti le vicende successive che investono il medesimo fondo quali ad esempio la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico stesso da parte del Comune.
Calcolo delle quote ereditarie
Cassazione civile, sez. II, 24 novembre 2009, n. 24711