Consiglio di Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5289
Il concessionario di un’area demaniale marittima non può invocare la risoluzione contrattuale o la rinegoziazione dei canoni ex art. 1623 cod. civ. per notevole onerosità sopravvenuta a causa di legge a seguito della rivalutazione dei canoni demaniali marittimi, così come operata ad esempio, con la legge finanziaria 2006.
Tali principi sono praticabili solo quando la legge vada ad incidere sulla “gestione produttiva” e non anche se la legge intervenga indirettamente sulla “gestione corrente” con la nuova disciplina del settore.
Del resto, vale al contrario rilevare che la legge finanziaria ha operato un adattamento del canone, che era sproporzionato in danno dello Stato a causa della sua patente inadeguatezza in relazione al tempo trascorso e ai fenomeni di deprezzamento maturati riguardo al valore del bene in concessione e alla redditività ordinariamente ritraibile dal concessionario.
Art. 1623 Cod.Civ.
Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale.
Se, in conseguenza di una disposizione di legge, [di una norma corporativa] o di un provvedimento dell’autorità riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, può essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.
Sono salve le diverse disposizioni della legge [della norma corporativa], o del provvedimento dell’autorità.
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 novembre 2013, n. 5289