Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 2024, n. 13227
La compravendita comportante una datio in solutum costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è soggetta all’azione revocatoria promossa dal curatore
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità la compravendita comportante una datio in solutum, attuata mediante la cessione di beni senza corresponsione del prezzo, in ragione della compensazione legale del corrispettivo pattuito con altro precedente credito vantato dall’acquirente verso l’alienante, costituisce modalità anomala di estinzione dell’obbligazione ed è, quindi, da ritenersi assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria promossa dal curatore ex art. 66 della Legge Fallimentare,non operando, in questo caso, per il principio della tutela della par condicio creditorum, l’irrevocabilità dell’adempimento del debito scaduto prevista dall’art. 2901, comma 3, Codice Civile.
Art. 66 Legge Fallimentare
Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.
L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.
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Cassazione civile, sez. II, 14 maggio 2024, n. 13227