Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21259
«Risponde a consolidato principio posto da questa Corte che il ricorso per Cassazione deve invero contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 366 c.p.c..
In particolare, il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto – a pena di inammissibilità – dall’art. 366 c.p.c., n. 3, postula che il ricorso per Cassazione, pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia, offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, con esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di attingere ad altri elementi o atti (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 22/5/1999, n. 4998), ivi compresa la sentenza impugnata (v. Cass., 28/6/2006, n. 2803), non potendo al riguardo invero nemmeno distinguersi fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (v. Cass., 3/2/2004, n. 1959)».
Cassazione civile, sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21259