Cassazione civile, sez. unite, 26 marzo 2007, n. 7258
Il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6.
Detta norma prescrive infatti che nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3, e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
Deve pertanto escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, in quanto una formulazione implica non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione.
La prescrizione di cui all’art. 366 bis c.p.c. si applica inoltre anche al ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni dei giudici speciali ex art. 362 c.p.c.
Non può ritenersi preclusa l’interpretazione estensiva di una norma che, per la sua formulazione, non consente di individuare le ragioni per le quali il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione debba trovare una diversa disciplina se si rivolga contro una decisione del giudice ordinario ovvero contro una decisione del giudice speciale.
Il mancato richiamo all’art. 362 c.p.c. va considerato come un difetto di coordinamento dovuto a mera dimenticanza del legislatore e non di una consapevole differenziazione nella disciplina di fattispecie simili le quali comportano, entrambe, la medesima richiesta rivolta alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di individuare il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia in corso.
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Cassazione civile, sez. unite, 26 marzo 2007, n. 7258