Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18828
Il rimborso del contributo unificato in favore della parte vittoriosa costituisce un’obbligazione “ex lege” gravante sulla parte soccombente per effetto della condanna alle spese.
Non è necessario che il giudice nella sentenza di condanna faccia riferimento alla somma pagata a titolo di contributo unificato dalla parte vittoriosa. Anche in caso di mancata menzione da parte del giudice è implicita l’imposizione della restituzione alla parte vittoriosa di quanto versato, senza che si renda necessaria alcun correzione, per errore materiale, del provvedimento giudiziale e restando il pagamento verificabile, anche in sede esecutiva, con la corrispondente ricevuta.
«Poiché “il contributo unificato atti giudiziari, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, gravante sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, con la conseguenza che il giudice non è tenuto a liquidarne autonomamente il relativo ammontare” (Cass. (ord.) n. 21207 del 2013) e, d’altro canto, la somma relativa è risultante da un pagamento che risulta evidenziato all’ufficio che riceve l’iscrizione a ruolo dell’affare (ed il cui cancelliere deve controllarne la congruità), si deve ritenere che, allorquando la statuizione sulla condanna alle spese a favore di chi l’abbia versato, ancorché individui come dovuta una somma a titolo di esborsi (cioè di spese vive) che abbia, come nella specie, determinato forfettariamente nel regime anteriore al d.m. n. 55 del 2014, e che non risulti, per la sua entità, comprensiva dell’importo corrisposto dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, essa possa e debba essere intesa non già nel senso che la decisione abbia commesso un errore materiale nella determinazione degli esborsi sostenuti dalla parte vittoriosa (errore che, peraltro, si concreterebbe non tanto in una omissione di pronuncia, concetto estraneo alla statuizione sulle spese, bensì in una violazione dell’art. 91 c.p.c., quale norma che giustifica l’esenzione della parte vittoriosa dal costo del processo), bensì nel senso che abbia inteso liquidare a favore della parte vittoriosa la somma espressamente indicata in aggiunta a quella rappresentata dalla misura del contributo unificato ed in quanto relativa ad altre spese vive sopportate».
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Cassazione civile, sez. VI, 23 settembre 2015, n. 18828