Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1440
La decisione resa su un ricorso straordinario ha carattere cogente e deve essere necessariamente eseguita dall’Autorità amministrativa, ma non è idonea ad acquisire efficacia formale di giudicato, qualificandosi essa come atto amministrativo e non giurisdizionale. Pertanto, allorché detta decisione rimanga ineseguita, non è utilizzabile lo strumento del ricorso per l’ottemperanza, astrattamente limitato all’esecuzione del giudicato. Tuttavia, il che non si traduce in una carenza di mezzi di tutela a favore del privato il quale, in base al principio di effettività che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive, può rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell’Amministrazione, per poi avvalersi dello strumento apprestato dall’ art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ai fini della declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto con comminatoria dell’ordine di esecuzione.
Così si è espresso in linea di principio il Consiglio di Stato, ritenendo che un privato si fosse correttamente avvalso del rito sul silenzio per vincere l’inerzia dell’INPDAP in merito al riconoscimento di emolumenti la cui debenza era stata sancita dalla decisione resa su un ricorso straordinario.
Nel giudizio di primo grado, Il TAR adito aveva negato, a parte ricorrente, la possibilità di avvalersi del mezzo processuale di cui al menzionato art. 21 bis, rilevando come quest’ultimo sia chiamato ad operare solo per materie per cui sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo e non, invece, laddove risultino coinvolte questioni di diritto soggettivo quale quella che investe un rapporto di natura previdenziale specificatamente rimesso alla giurisdizione del GO ex art. 442 CPC.
Tale impostazione non è stata condivisa dal Secondo Giudicante il quale ha ritenuto che nella fattispecie non entrassero in gioco situazioni soggettive, giacché l’accertamento dell’obbligo contributivo doveva ritenersi già risolto con la decisione del gravame in via amministrativa e, peraltro, il contenzioso era in ogni caso ascrivibile alla giurisdizione esclusiva del GA, poiché investiva diritti e correlativi obblighi radicati in un rapporto di pubblico impiego concernente il personale dei corpi militari.
Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2008, n. 1440