Cassazione civile, sez. II, 25 novembre 2008, ord. n. 28147
Malgrado la riforma dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, effettuata dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, le ordinanze del Giudice di Pace, emesse ai sensi del primo comma dell’art. 23, Legge n. 689/1981, ovvero le ordinanze con sui si dichiara inammissibile il ricorso, in quanto presentato oltre i termini di cui all’art. 22 della medesima legge (30 giorni dalla notifica del provvedimento all’interessato, 60 giorni se residente all’estero), sono ancora impugnabili con ricorso diretto per Cassazione e non con atto d’appello.
La riforma infatti non ha modificato il primo comma dell’art. 23 della legge citata – che espressamente prevede la ricorribilità per Cassazione delle suddette ordinanze – bensì si è limitata ad abrogare il tredicesimo ed ultimo comma dell’articolo che disponeva l’inappellabilità della sentenza emessa a seguito del giudizio di opposizione (“La sentenza è inappellabile ma è ricorribile per cassazione”).
Ne deriva che non può ritenersi una generalizzata introduzione dello strumento dell’appello, per cui le ordinanze con cui si dichiara inammissibile il ricorso ex art 23, 1 comma sono ancora ricorribili direttamente per Cassazione.
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Cassazione civile, sez. II, 25 novembre 2008, ord. n. 28147