Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526
La Sentenza in oggetto pone fine ad un dubbio interpretativo sorto sull’applicazione dell’art. 4, 1° comma D.L. 121/02 (convertito con modificazioni dalla L. 168/02) il quale dispone che sulle “autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 2, comma 2, lett. A e B, gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministeri dell’Interno, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati a rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 C.d.S. e art. 148 C.d.S.. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’art. 2 citato decreto legislativo, comma 2, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto, ai sensi del comma 2”.
Molti Giudici di Pace applicavano la norma risultante da una mera interpretazione letterale della stessa, escludendo l’obbligo di informazione circa l’impiego di strumenti elettronici di rilevamento della velocità, sulle strade diverse dalle autostrade e dalle extraurbane principali. Orbene tale disparità di trattamento non trovava sinceramente ristoro nel principio di ragionevolezza a cui tutte le norme di legge devono sottostare, ne tanto meno trovava fondamento nella ratio della stessa norma, ossia la prevenzione delle infrazioni e non la repressione a fini patrimoniali degli illeciti amministrativi. Pertanto, ed accogliendo in pieno l’interpretazione fornita dalla Corte, su tutte le diverse tipologie di strade vige l’obbligo di segnalazione del controllo elettronico della velocità, obbligo assolvibile da parte degli agenti di Polizia Municipale, ovvero delle FF.OO., mediante l’impiego di appositi cartelli verticali installati in prossimità delle zone dove viene effettuato il rilevamento elettronico della velocità. In caso contrario il verbale di contestazione deve considerarsi illegittimo e quindi annullabile.
Cassazione Civile, sez. II, 17 novembre 2006, n. 24526