Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2023, n. 14584
Il reddito di cittadinanza può essere oggetto di sequestro preventivo nei limiti previsti per il pignoramento di stipendi e pensioni.
Il reddito di cittadinanza può essere oggetto di sequestro preventivo nei limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. per stipendi e pensioni.
L’art. 545 c.p.c. costituisce espressione di una regola generale che deve trovare applicazione anche con riferimento all’esecuzione derivante dal sequestro preventivo, in ragione della sua diretta discendenza da principi di ordine costituzionale e considerata la finalità di garantire al lavoratore un minimo vitale per le sue esigenze primarie.
In un tale contesto, non osta il mero mancato richiamo, nella disposizione dell’art. 321 c.p.p., ai “limiti” entro i quali la legge consente il pignoramento dei beni, testualmente presente, invece, nel comma 1 dell’art. 316 c.p.p. in tema di sequestro conservativo e valorizzato ai fini della propugnata impermeabilità del sequestro preventivo per equivalente alle disposizioni dell’art. 545 c.p.c..
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Cassazione penale, sez. III, 6 aprile 2023, n. 14584