Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558
Deve ritenersi ammissibile la costituzione di parte civile del sindacato nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica, a prescindere dal fatto che il lavoratore vittima di detti reati sia iscritto all’organizzazione sindacale medesima e ciò oltre alla possibilità di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 c.p.p., pure ribadita dall’art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008.
L’inosservanza della normativa finalizzata a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro può infatti cagionare all’organizzazione sindacale un proprio e diretto danno patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, per la perdita di credibilità all’azione svolta, così giustificando un’autonoma costituzione di parte civile.
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Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2010, n. 22558