Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530
La sopravvenuta carenza di interesse è un istituto di carattere pretorio da intendersi sopravvissuto alla riforma del processo amministrativo di cui alla L. 6.12.1971 n. 1034, malgrado quest’ultima, all’art. 23, faccia menzione solo della cessazione della materia del contendere, riferendosi al caso in cui l’Amministrazione, entro il termine per la fissazione dell’udienza di discussione, annulla o riforma l’atto impugnato conformemente all’istanza del ricorrente.
In particolare, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso giurisdizionale è in ricollegabile, in via di principio, al verificarsi di una situazione oggettivamente incompatibile con la realizzazione della situazione di vantaggio alla quale mira il ricorso giurisdizionale medesimo, di modo che il suo accoglimento non potrebbe più giovare al ricorrente.
La circostanza in questione si verifica anche quando la PA adotta nelle more del giudizio un nuovo provvedimento, che fissi un diverso assetto degli interessi, sì che gli interessi in gioco risultano regolati dal nuovo atto, e la caducazione per via giurisdizionale di quello impugnato non sarebbe di alcuna utilità.
La fattispecie oggetto della sentenza annotata riguardava un provvedimento di rimessione in pristino di un manufatto realizzato in mancanza di titolo abilitativo edilizio, provvedimento cui aveva fatto però seguito una concessione edilizia in sanatoria.
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Consiglio di Stato, sez. V, 23 dicembre 2008, n. 6530