Consiglio di Stato, sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949
In caso di errore nella votazione la scheda elettorale può essere sostituita ma non è possibile correggere con la matita il voto espresso.
A norma dell’art. 64, comma 2, n. 2), del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono nulli i voti contenuti in schede, “che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. Pertanto, come costante giurisprudenza in materia ritiene, “nel caso di errore materiale della preferenza, è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto”.
Diversamente “la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra evidenziato” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 maggio 2010, n. 3210).
L’unica soluzione, in caso di errore nella votazione, è dunque la sostituzione della scheda elettorale, operazione espressamente prevista dalla legge.
Consiglio di Stato, sez. V, 19 agosto 2015, n. 3949