Tar Lazio, sez I, 23 gennaio 2015, n. 1351
Come è noto la Corte Costituzionale, con sentenza n. 272 del 23 ottobre 2012, ha rilevato un contrasto tra la legge delega ed il decreto legislativo n. 28/2010, dichiarando illegittimo l’articolo 5 del D.Lgs nella parte in cui disponeva l’obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione qualificandolo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
In altri termini, il Governo, nell’attuare la delega ricevuta, ne aveva superato i confini poiché fra i “principi e criteri direttivi” di cui all’articolo 60 della legge n. 69/2009 non risultava “conferito” un tale obbiettivo.
Tuttavia, dopo l’intervento della Corte costituzionale, il Governo ha deciso di ripristinarne l’obbligatorietà reintroducendo la disposizione abrogata mediante decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98).
La reiterazione della disposizione fu decisa e attuata poiché la declaratoria di incostituzionalità non era scaturita da un contrasto diretto fra la natura obbligatoria della mediazione ed i principi della Costituzione ma, più semplicemente, da una violazione formale del procedimento di introduzione della norma, ossia da un eccesso di delega.
Chiarito brevemente in che termini la mediazione è stata interessata dal sindacato della Corte costituzionale, si deve ora dare atto di un diverso intervento giurisprudenziale sull’istituto in esame.
Questa volta il problema, affrontato dal TAR Lazio, ha riguardato l’illegittimità delle spese introduttive (poste a carico delle parti) introdotte e disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 180/2010 per come modificato il 4 agosto 2014 dal Decreto n. 139 del Ministero della Giustizia.
Posto che il Decreto Ministeriale in esame altro non è che un regolamento amministrativo (ossia un atto avente natura provvedimentale ma contenuto normativo), in ragione del Principio di Legalità dell’azione amministrativa, come ogni altro provvedimento anch’esso deve trovare fondamento e limite nella legge.
Pertanto, laddove sussista un contrasto fra la norma primaria (attributiva del potere o delimitativa dello stesso) ed il regolamento, quest’ultimo non può che essere dichiarato invalido.
Con la recentissima sentenza del 23.01.2015 n. 1351 il Tar Lazio ha rilevato proprio una violazione del Principio di Legalità ed ha perciò dichiarato illegittime alcune disposizioni del Decreto Ministeriale n. 180/2010 adottate in contrasto con il D.Lgs n. 28/2010.
In particolare, tra le censure sollevate dai ricorrenti il T.A.R. ha accolto quella inerente il contrasto tra le disposizioni di cui all’art. 16 comma 2 e 9 del Decreto Ministeriale n. 180 del 2010 e l’art. 17, comma 5-ter, del D.lsg 28/2010.
Invero, tale ultima norma afferma che “in caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”.
Nonostante il chiaro tenore letterale, con il Decreto 139/2014 il Ministero della Giustizia ha modificato l’art. 16 comma 2 del D.M. n. 180/2010, introducendo l’inciso finale secondo cui: “L’importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.”
Palese il contrasto tra le due disposizioni, il Tar Lazio ha dichiarato illegittima la disposizione di cui al comma 2.
Da ciò deriva che le spese di introduzione del procedimento (corrispondenti ad un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250,000 Euro, ed euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate) non sono più dovute.
È bene precisare come, dato lo stretto nesso di relazione esistente fra le disposizioni, la declaratoria di illegittimità ha interessato l’intero comma 2 dell’articolo 16, ed è stata anche estesa al successivo comma 9, il quale stabiliva che “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”.
Preso atto della sentenza in esame il Ministero della Giustizia, il 29 gennaio 2015, sul proprio sito ha pubblicato il seguente comunicato : “Si rende noto a tutti gli organismi di mediazione che a seguito della sentenza del Tar Lazio n. 1351/2015 del 23 gennaio 2015, che ha annullato l’articolo 16, comma 2 e 9 del Dm n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro. Le SS.VV. sono invitate ad adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni”.
Tar Lazio, sez I, 23 gennaio 2015, n. 1351