Cassazione Civile, sez. III, 21 settembre 2007, n. 19493
È principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, tanto nella vigenza dell’art. 107 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice abrogato) che dell’attuale art. 149 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada vigente), quello per cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione di inosservanza della distanza di sicurezza.
Trattasi di una presunzione “iuris tantum” che può essere vinta dal conducente tamponante dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
Cassazione Civile, sez. III, 21 settembre 2007, n. 19493