Cassazione penale, sez. I, 10 maggio 2013, n. 20200
Anche gli “squilli” e non solo le vere e proprie telefonate possono integrare il reato di molestie commesse a mezzo telefono. Nella fattispecie non si è trattato infatti di vere e proprie telefonate, ma di 12 contatti telefonici della durata di 1 secondo ciascuno, protrattisi per sette giorni e solo un sms di protesta da parte della persona offesa, inviato dopo il dodicesimo contatto.
È stato ritenuto che la natura molesta di tali contatti telefonici andasse ricollegata al loro elevato numero. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7044 del 13/2/1998, Vittorio, Rv. 210723).
Cassazione penale, sez. I, 10 maggio 2013, n. 20200