Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2008, n. 4996
La Suprema Corte nella sentenza in esame si richiama al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 458 del 2005 in riferimento al termine per il deposito del ricorso per cassazione.
Applicando la medesima logica alla notificazione dell’atto di citazione in appello ne deriva che «il termine per la costituzione dell’appellante ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ. in relazione all’art. 165 decorre, dunque, dal momento del perfezionamento della notificazione dell’appello riguardo al destinatario e non dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che rileva solo ai fini della tempestività della notificazione ai fini dell’osservanza del termine per l’appello».
Essendo il termine fissato dall’articolo 347 c.p.c. (che a sua volta rimanda al termine di dieci giorni di cui all’art 165 c.p.c.) posto a favore dell’appellato, la sua inosservanza comporta la conseguenza (per lui favorevole) dell’improcedibilità dell’appello.
È di tutta evidenza che il termine per il deposito dell’atto d’appello decorre soltanto dal perfezionamento della notifica per l’appellato e non dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, che integra solo il momento di perfezionamento per il notificante.
Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2008, n. 4996