Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 2014, n. 8346
Testamento pubblico di un non vedente ed assenza di sottoscrizione: la dichiarazione di non poter sottoscrivere non è sufficiente per la validità dell’atto
In tema di atti sottoscritti da non vedenti, la condizione fisica di cecità può non essere sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del soggetto cieco.
È ammesso che il non vendente possa validamente disporre delle sue ultime volontà con testamento pubblico ricevuto da notaio, che può essere valido ancorché non sottoscritto. Dispone infatti il secondo capoverso del 4 comma dell’art. 603 del codice civile che “Se il testatore non può sottoscrivere, o può farlo solo con grave difficoltà, deve dichiararne la causa, e il notaio deve menzionare questa dichiarazione prima della lettura dell’atto”.
Pur tuttavia il testamento del non vedente non può essere dichiarato valido sull’erroneo presupposto dell’idoneità della dichiarazione resa dal testatore al notaio rogante di essere impossibilitato a sottoscrivere l’atto perché cieco.
Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell’atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione.
A fronte della dichiarazione di impossibilità a sottoscrivere l’atto in ragione della cecità può quindi esserne data prova contraria, così come accaduto nella fattispecie per cui la Corte territoriale ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di nullità del testamento redatto in forma pubblica per difetto di forma, in quanto la non veridicità della dichiarazione del non vedente di essere impossibilitato a sottoscrivere l’atto ai sensi dell’art. 603 secondo comma cod. civ. equivale a mancata sottoscrizione dell’atto pubblico prevista a pena di nullità ai sensi dell’art. 606 c.c., comma 1.
Ed infatti il testatore era stato reso non vedente da una malattia invalidante insorta soltanto in tarda età, era stato persona istruita ed aveva sottoscritto degli atti, anche dinanzi al notaio, in epoca non lontana dalla redazione del testamento pubblico, pertanto tali elementi inducevano a ritenere che la dichiarazione resa dinanzi al notaio di non poter sottoscrivere l’atto per la sua condizione di non vedente non fosse corrispondente alla situazione reale.
Anche un cieco, divenuto non vedente solo in età adulta, è infatti sicuramente in grado di compiere un atto, quale quello della sottoscrizione, caratterizzato da automaticità e ripetitività.
Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 2014, n. 8346