Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2009, 11131
L’attuale formulazione dell’art.142 del Codice della Strada (comma 6 bis) prevede che «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi…» Conformemente dispongono i regolamenti ministeriali attuativi.
Rischia dunque una condanna per truffa la società proprietaria delle apparecchiature autovelox che gestisce, per conto del comune, il rilevamento della velocità dei veicoli e che, al contrario di quanto previsto dalla legge, posiziona artatamente in maniera non visibile agli automobilisti gli apparecchi stessi in quanto, ricevendo un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione per il quale è riscossa la relativa sanzione, ha un evidente interesse ad incrementare il numero delle infrazioni rilevate.
Cassazione penale, sez. II, 13 marzo 2009, 11131