TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931
L’esposizione del militare all’uranio impoverito costituisce di per sé causa di servizio rispetto all’insorgenza di patologie tumorali
Il TAR romano conferma la copiosa e costante giurisprudenza che, a più riprese, ha affermato che l’esposizione del militare all’uranio impoverito costituisce di per sè causa di servizio rispetto all’insorgenza di specifiche tipologie tumorali.
In caso di infermità contratte da militari a causa dell’esposizione a polveri sottili derivanti dal maneggiamento ed utilizzo di munizioni all’uranio impoverito, il verificarsi dell’evento costituisce un dato di per sé sufficiente ad ingenerare il diritto al risarcimento per le vittime delle patologie e per i loro familiari.
Grava sulla Pubblica Amministrazione l’onere di dimostrare che detta esposizione all’agente radioattivo ed inquinante non abbia determinato l’insorgere della patologia e che essa dipenda invece da altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica (TAR Puglia, Lecce, sez. II, 19 marzo 2021, n. 421; TAR Puglia, Lecce, 17 maggio 2018, n. 816; TAR Puglia, Bari, 20 settembre 2018, n. 1226; TAR Piemonte, sez. I, 6 giugno 2018, n. 710; TAR Lazio, Latina, sez. I, 16 marzo 2017, n. 169; TAR Lazio, sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1364; TAR F.V.G., sez. I, 12 marzo 2018, n. 63; TAR Bolzano, sez. I, 8 febbraio 2017, n. 55).
La mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l’operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l’insorgenza di specifiche patologie tumorali, non impedisce il riconoscimento del rapporto causale, posto che la correlazione eziologica, a fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico — statistici.
In presenza di elementi statistici rilevanti - come accade nel caso di militari che abbiano prestato servizio in teatri operativi dove è stato utilizzato munizionamento all’uranio impoverito - la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata.
(cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 01/07/2022, n.655, T.A.R. , Bologna , sez. I , 23/08/2022 , n. 657)
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TAR Lazio Roma, sez. I, 15 dicembre 2022, n. 16931