Cassazione civile, sez. lavoro, 9 luglio 2007, n. 15334
La Corte di Cassazione ha stabilito che costituisce valido motivo di licenziamento del dipendente l’utilizzo smodato del cellulare aziendale per usi personali (nel caso di specie il figlio ventenne di un tecnico Telecom ha adoperato l’apparecchio in dotazione al padre per l’invio di una quantità abnorme di sms) ancorchè non espressamente previsto quale causa di licenziamento dal contratto collettivo di riferimento.
Precisa la Corte che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per altro grave comportamento del lavoratore che abbia fatto venir meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr. Cass. n. 2906 del 2005, Cass. n. 16260 del 2004; Cass. n. 5372 del 2004).
È stata così avallata la decisone del giudice d’appello che sulla scorta di tale indirizzo giurisprudenziale ha valutato la condotta contestata al lavoratore sulla base della nozione legale di giusta causa di licenziamento ex art. 2119 cod. civ. e non sulla base delle ipotesi elencate dalla contrattazione collettiva.
Cassazione civile, sez. lavoro, 9 luglio 2007, n. 15334