Cassazione penale, sez. V, 1° marzo 2018, n. 9400
La legge non solo vieta di fotografare la scheda elettorale ma è altresì vietata e soggetta a sanzione penale l’introduzione in cabina elettorale di strumenti atti a fotografare o registrare.
A tutela della segretezza del voto l’art. 1 del d.l. 1 aprile 2008, n.49, convertito in legge 30 maggio 2008, n.96, punisce la mera introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare o registrare immagini come i telefoni cellulari, a prescindere dall'invito del presidente del seggio a depositare detti apparecchi prima dell'espressione del voto.
In caso di violazione di tale divieto la sanzione (penale) è quella dell’arresto da tre a sei mesi oltre all’ammenda da 300 a 1000 euro.
La ridetta norma prevede che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, inviti l'elettore stesso a depositare le apparecchiature atte a fotografare il voto e quindi anche i telefoni cellulari di cui è al momento in possesso, che sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. In ogni caso, ha specificato la Suprema Corte, il reato si configura a prescindere dall’invito rivolto all’elettore da parte del presidente di seggio o eventualmente dagli scrutatori.
Cassazione penale, sez. V, 1° marzo 2018, n. 9400