TAR Campania Salerno, sez. II, 11 aprile 2014, n. 705
«il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale, prescritto dal D.M. n. 1404 del 1968, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento, in concreto, dei connessi rischi per la circolazione stradale.
Tale vincolo, inoltre, deve ritenersi operante anche con riferimento a costruzioni realizzate ad un diverso livello da quello della sede stradale o che costituiscano mere sopraelevazioni o che, pur rientrando nella fascia, siano arretrate rispetto alle opere preesistenti (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 3 novembre 2010, n. 22422; T.A.R. Toscana, sez. III, 23 luglio 2012, n. 1349).
[…]
Il vincolo di inedificabilità in zona di rispetto stradale, infatti, deve essere qualificato come un vincolo di inedificabilità assoluta, incompatibile per sua natura, con qualunque manufatto, con la conseguenza che, a differenza del vincolo di cui all’art. 32, lo stesso determina un divieto di edificazione a carattere assoluto e la non sanabilità dell’opera realizzata dopo la sua imposizione, a nulla rilevando la non pericolosità della porzione di manufatto per la sicurezza del traffico. (Cons. Stato, Sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3731)».
TAR Campania Salerno, sez. II, 11 aprile 2014, n. 705