Cassazione penale, sez. V, 16 maggio 2006, n. 16571
Al fine della configurailità del delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. il requisito della violenza fisica o della minaccia non devone necessariamente esplicarsi in maniera diretta nei confronti della persona vittima del reato stesso. Piuttosto è sufficiente ai fini della configurabilità del requisito della violenza richiesto dalla fattispecie crimino sa ogni atto o mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della persona offesa costretta pertanto a fare omettere o tollerare quaalcosa contro la propria volontà (cfr. Cass. pen. 228063/03).
Sulla scorta di tale principio, già fatto proprio dalla medesima sezione della cassazione penale nella sopra indicata sentenza del 2003, si è ritenuto che la condotta dell’imputato consistente nel mantenere la propria automobile parcheggiata irregolarmente in un’area privata, con l’esplicito fine di impedire alla persona offesa di transitare con il proprio veicolo, integrasse appunto la fattispecie normativa della violenza privata.
Cassazione penale, sez. V, 16 maggio 2006, n. 16571