Cassazione penale, sez. III, 23 luglio 2008, n. 30851
Il concetto di atti sessuali, nella sua accezione penalmente rilevante, comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale.
Anche i palpeggiamenti ed i toccamenti possono costituire una indebita intrusione nella sfera sessuale ed il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende pure le cosiddette zone “erogene” ovvero quelle parti del corpo ritenute stimolanti dell’istinto sessuale dalla scienza medica, psicologica ed antropologica-sociologica.
Costituisce pertanto violenza sessuale il palpeggiamento repentino ed imprevedibile dei glutei di una persona impegnata in una telefonata all’interno di una cabina telefonica e quindi non in grado di impedire il contatto corporeo indesiderato.
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Cassazione penale, sez. III, 23 luglio 2008, n. 30851