Close Menu
MioLegale.it
  • Home
  • Calcolatori
  • Utilità legali
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagram
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze
MioLegale.it
WhatsAppTelegramLinkedInX (Twitter)FacebookInstagramRSS
  • Home
    1. Ultimi articoli
    2. Notizie giuridiche
    3. Giurisprudenza
    4. Norme
    5. Guide di diritto
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Avvocati: iscrizione contemporanea a due albi professionali
    27 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Riordino della tassazione dei redditi dei terreni
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Limiti liquidi nel bagaglio a mano: cosa cambia dal 2025 per i voli aerei
    28 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Recupero dei tossicodipendenti, edilizia penitenziaria e revisione delle circoscrizioni giudiziarie
    23 Luglio 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    La destinazione di area privata a parcheggio pubblico non comporta esproprio
    1 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Annotazione nel Casellario ANAC della risoluzione per inadempimento
    20 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.L. 95/2025 Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese
    17 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Legge 196/2009 Legge di contabilità e finanza pubblica
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    D.Lgs. 192/2024 Revisione IRPEF IRES
    18 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Gratuito patrocinio: guida ai requisiti e al reddito aggiornato al 2025
    24 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cosa è l’ora legale e perché si passa dall’ora solare a quella legale
    29 Marzo 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Istruzioni operative per l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio
    18 Settembre 2024
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Quali sono le aliquote IRPEF? Scaglioni aggiornati 2025
    28 Agosto 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Animale domestico e separazione dei coniugi: va previsto il diritto di visita?
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Cassazione civile, sez. II, 24 marzo 2023, n. 8459
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Regolamento UE 2024/1689 sull’Intelligenza Artificiale AI Act
    23 Settembre 2025
    iscrizione contemporanea a due albi professionali
    Deposito cartolina CAD come prova di notificazione
    23 Settembre 2025
  • Calcolatori
    • Danno alla persona
      • Danno non patrimoniale
      • Danno Tribunale di Milano
      • Danno Tribunale di Roma
      • Danno perdita parentale Milano
      • Danno morte congiunto Roma
      • Equo indennizzo
      • Danno lesioni macropermanenti
      • Danno lesioni micropermanenti
    • Interessi e calcoli finanziari
      • Piano di ammortamento
      • Tasso di interesse Tan e Taeg
      • Interesse semplice
      • Interesse composto
    • Interessi legali e moratori
      • Interessi legali
      • Interessi moratori
      • Interessi mora appalti pubblici
    • Rivalutazione Istat
      • Interessi legali e rivalutazione
      • Devalutazione monetaria
      • Rivalutazione monetaria
    • Termini processuali
      • Termini processuali
      • Termini art 171-ter 189 275 cpc
      • Calcolo termini separazione divorzio
      • Prescrizione diritti
    • Calcolo date e scadenze
      • Data futura o passata
      • Età anagrafica esatta
      • Giorni tra due date
    • Fatturazione imposte e tasse
      • Nuova IMU
      • Imu e Tasi
      • Imposte compravendita
      • Imposte locazione
      • Fattura diretta e inversa
      • Scorporo IVA
    • Compensi professionali
      • Compenso curatore fallimentare
      • Compenso delegato alla vendita
      • Calcolo fattura avvocato
      • Calcolo parcella avvocato
    • Proprietà e Usufrutto
      • Valore catastale immobili
      • Usufrutto vitalizio
      • Usufrutto a termine
    • Percentuali e quote
      • Calcolo percentuale
      • Calcolo quote percentuali
      • Calcolo sconto e ricarico
      • Calcolo valore senza sconto o ricarico
    • Contributo unificato Diritti copia
      • Diritti di copia
      • Contributo unificato
    • Patteggiamento e mediazione
      • Costi mediazione civile
      • Aumento riduzione pena
    • Successioni e pensioni
      • Pensione di reversibilità
      • Quote ereditarie
  • Utilità legali
    • Utilità per avvocati
      • Tabella diritti di copia
      • Contributo unificato
      • Codici iscrizione al ruolo
      • Riforma Cartabia Civile
      • Compenso avvocati
    • Tassi di interesse Indici Istat
      • Ultimo indice Istat
      • Tassi soglia usura
      • Tasso interessi di mora
      • Tabella interessi appalti pubblici
      • Tasso interessi legali
    • Medicina legale
      • Tabella lesioni causa servizio
      • Tabella lesioni micropermanenti
      • Tabella risarcimento micropermanenti
      • Tabella menomazioni INAIL
      • Tabelle danno biologico INAIL
      • Tabelle Tribunale di Milano
      • Tabelle Tribunale di Roma
    • Codice della Strada
      • Tabelle alcolemiche
      • Tabella punti patente
    • Proprietà e catasto
      • Coefficienti usufrutto
      • Categorie Catastali
    • Formulario Civile e Penale
      • Formulario civile
      • Formulario penale
      • Testimonianza scritta
  • Banca dati
  • Consulenza legale
  • Avvocato AI
MioLegale.it
Home»Norme
Norme Ordinamento Giudiziario Forense Penale Procedura Penale

Casellario giudiziale DPR 313/2002

Redazionedi Redazione31 Maggio 2023Aggiornato il:31 Maggio 2023
StampaEmailWhatsAppTelegramLinkedInTwitterFacebookReddit
iscrizione contemporanea a due albi professionali

Casellario giudiziale

Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

(Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36 - Suppl. Ord. n. 22)

Indice dei contenuti ⇣
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
Titolo I Oggetto e definizioni
Titolo II Casellario giudiziale
Titolo II-bis Casellario giudiziale europeo
Titolo III Casellario dei carichi pendenti
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Titolo VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Capo II Servizi certificativi dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Titolo VIII Garanzie giurisdizionali
Titolo IX Sistema informativo
Titolo X Disposizioni transitorie
Titolo XI Disposizioni finali e abrogazioni

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.

Testo con le modifiche apportate dal D.Lgs. 2 ottobre 2018 n.122 e dal D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 76.

Titolo I
Oggetto e definizioni

Articolo 1
(Oggetto)
1. Le norme del presente testo unico disciplinano il casellario giudiziale, il casellario giudiziale europeo, il casellario dei carichi pendenti, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, l’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, i servizi certificativi, le relative procedure. In particolare, disciplinano l’iscrizione, l’eliminazione, la trasmissione e conservazione dei dati, i certificati, le funzioni degli uffici interessati.

Articolo 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
a) «casellario giudiziale» è il registro nazionale che contiene l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;a-bis) «casellario giudiziale europeo» è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani;
b) “casellario dei carichi pendenti” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno la qualità di imputato;
c) “anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato” e l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che applicano, agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, le sanzioni amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
d) “anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato” è l’insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, cui è stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e) “ente” e l’ente fornito di personalità giuridica, la società e l’associazione, anche priva di personalità giuridica, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
e-bis) «procedimento penale» è il procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all’esercizio dell’azione penale; f) “provvedimento giudiziario” è la sentenza, il decreto penale e ogni altro provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria;
g) “provvedimento giudiziario definitivo” è il provvedimento divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non più soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione;
g-bis) «condanna» è ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e riportata nel casellario giudiziale; h) “codice identificativo” è il codice fiscale o il codice individuato ai sensi dell’articolo 43;
h-bis) «impronte digitali» sono le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
h-ter) «immagine del volto» è l’insieme delle immagini digitalizzate del volto di una persona;
i) “numero identificativo del procedimento” è il numero del procedimento assegnato dal sistema al momento dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale;
l) “estratto” è l’insieme dei dati del provvedimento giudiziario o amministrativo da inserire nel sistema;
m) “ufficio iscrizione” è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
n) “ufficio territoriale” è l’ufficio presso il giudice di pace, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
o) “ufficio locale” è l’ufficio presso il tribunale e presso il tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p) “ufficio centrale” è l’ufficio presso il Ministero della giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo unico;
p-bis) «autorità centrali» sono gli enti competenti per lo scambio di informazioni sulle sentenze penali di condanna designati dagli Stati membri dell’Unione europea;»;
q) “sistema” è il sistema informativo automatizzato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Titolo II
Casellario giudiziale

Articolo 3
(Provvedimenti iscrivibili) (art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l., n, 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/I975; art., 73,l. n. 689/1981)
1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l’amnistia, l’indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;
c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative alla detenzione;
e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l’imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza, nonché quelli che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;
g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle pene sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 66, terzo comma, e 72, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g-bis) i provvedimenti di conversione di cui agli articoli 71,102,103 e 108 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;
i-bis) l’ordinanza che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale;
i-ter) i provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all’articolo 24 dei regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertilo, con modificazioni, dallalegge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;
p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché i decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
[ q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;]
r) i provvedimenti giudiziari relativi all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall’art. 15 della legge 30 luglio 2002, n.189;
s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 251uglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189;
t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

Articolo 4
(Estratto del provvedimento iscrivibile)(R)
1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita cittadinanza,, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell’Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell’articolo 43 per il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale, per il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l’apolide;
b) numero identificativo del procedimento;
c) autorità che ha emesso il provvedimento;
d) data, dispositivo del provvedimento e norme applicate.
1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell’estratto ne è fatta specifica menzione.
2. L’estratto del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato,
b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 81 del codice penale e dell’articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
Articolo 5
(Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.
2. Sono, inoltre, eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione ovvero di rescissione del giudicato, o a norma degli articoli 669 e 673 del codice di procedura penale,
b) ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l’esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura penale;
c) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento o di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, trascorsi dieci anni in caso di delitto o tre anni in caso di contravvenzione dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile o, nel caso di non luogo a procedere, dal giorno in cui è scaduto il termine per l’impugnazione;
d) ai provvedimenti giudiziari di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 del codice penale, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita ovvero si è in altro modo estinta;
d-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, trascorsi dieci anni dalla pronuncia;
e) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità emessi dal giudice di pace, trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
f) ai provvedimenti giudiziari di proscioglimento per difetto di imputabilità relativi ai reati di competenza del giudice di pace, emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati trascorsi tre anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto irrevocabile;
g) ai provvedimenti giudiziari di condanna emessi dal giudice di pace, trascorsi cinque anni daI giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
h) ai provvedimenti giudiziari di condanna relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sanzione è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa, se nei periodi indicati non è stato commesso un ulteriore reato;
[ i) ai provvedimenti giudiziari con i quali l’imprenditore è stato dichiarato fallito ed è stato chiuso il fallimento, quando il fallimento è revocato con provvedimento definitivo;]
l) ai provvedimenti amministrativi di espulsione, quando sono annullati con provvedimento giudiziario o amministrativo definitivo.
l-bis) ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, quando il provvedimento è revocato.
3. Se sono state applicate misure di sicurezza, i termini previsti dal comma 2 decorrono dalla data della revoca della misura di sicurezza e, se questa è stata applicata o sostituita con provvedimento giudiziario di esecuzione, è eliminata anche l’iscrizione relativa a quest’ultimo.
4. Le iscrizioni di provvedimenti giudiziari relativi a minori di età sono eliminate al compimento del diciottesimo anno di età della persona cui si riferiscono, eccetto quelle relative al perdono giudiziale, che sono eliminate al compimento del ventunesimo anno, ed eccetto quelle relative ai provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa.
(art. 687 c.p.p.; art. 36, primo c., lett. a), r.d. n. 778/1931; art. 15 d.P.R. n. 448/l988; art. 46 e 63 c. 2, d.lgs. n. 274/2000)

Titolo II-bis
Casellario giudiziale europeo

Articolo 5 bis
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nel casellario giudiziale europeo si iscrivono per estratto:
a) le condanne pronunciate in un altro Stato membro dell’Unione europea nei confronti di cittadini italiani trasmesse all’Ufficio centrale;
b) le successive decisioni concernenti l’esecuzione della pena o che modificano o eliminano le condanne iscritte.

Articolo 5 ter 3
(Estratto del provvedimento iscrivibile)
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l’iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell’organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l’esecuzione della pena;
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;
c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell’autorità centrale dello Stato di condanna:
1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell’articolo 43;
2-bis) immagine del volto della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Articolo 5 quater
(Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall’autorità centrale di altro Stato membro di condanna.
[1] Articolo inserito dall’ articolo 12, comma 1, lettera c), del DLgs. 12 maggio 2016, n. 74.

Titolo III
Casellario dei carichi pendenti

Articolo 6
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nel casellario dei carichi pendenti si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari di cui all’articolo 60, comma 1, del codice di procedura penale, il provvedimento di revoca della sentenza di non luogo a procedere, il decreto di citazione di cui all’articolo 636, comma 1, del codice di procedura penale, i provvedimenti giudiziari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sull’imputazione, emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c. 1, lett. C), d.lgs, n. 271/1989, e raccordo con l’art. 60, c. 3, c.p.p)

Articolo 7
(Estratto del provvedimento iscrivibile) (R)
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell’Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell’articolo 43 per il cittadino di Stato dell’Unione europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea;
b) numero identificativo del procedimento,
c) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
e) luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun reato;
f) pena principale c pena accessoria, circostanze, sanzione sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 81 del codice penale e dell’articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualità o professionalità, dichiarazione di tendenza a delinquere.
(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/193l )

Articolo 8
( Eliminazioni delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nel casellario dei carichi pendenti sono eliminate:
a) per morte della persona alla quale si riferiscono;
b) alla cessazione della qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del codice di procedura penale.
(art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/l989 ed estensione del principio di cui all’art. 687, c.1, c.p.p)

Titolo IV
Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato

Articolo 9
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari definitivi che applicano agli enti le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) i provvedimenti giudiziari definitivi relativi all’esecuzione delle stesse sanzioni;
c) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n. 231/2001)

Articolo 10
(Estratto del provvedimento iscrivibile) (R)
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell’ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell’ente;
b) rappresentante e sede legale dell’ente;
c) numero identificativo del procedimento;
d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato,
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7 r. d. n. 778/1931)

Articolo 11
(Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni nell’anagrafe delle sanzioni amministrative sono eliminate trascorsi cinque anni dal giorno in cui è stata eseguita la sanzione pecuniaria, o trascorsi dieci anni dal giorno in cui è cessata l’esecuzione di qualunque altra diversa sanzione, se negli stessi periodi non è stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.
(art. 80, c. 2, d.lgs. n, 231/2001)

Titolo V
Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Articolo 12
(Provvedimenti iscrivibili)
1. Nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari con i quali viene contestato all’ente l’illecito amministrativo dipendente da reato;
b) ogni altro provvedimento giudiziario che decide sulla contestazione dell’illecito amministrativo emesso nelle fasi e nei gradi successivi.
(art. 110, c.1, lett, c), d.lgs. n. 271/1989, e raccordo con gli artt. 36 e 59 d.lgs, n. 231/2001)

Articolo 13
(Estratto del provvedimento iscrivibile) (R)
1. Ogni provvedimento giudiziario è iscritto per estratto contenente secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:
a) denominazione e codice identificativo dell’ente cui si riferisce il provvedimento giudiziario; codice identificativo è il codice fiscale dell’ente;
b) rappresentante e sede legale dell’ente;
c) numero identificativo del procedimento,
d) autorità che ha emesso il provvedimento giudiziario;
e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate;
f) luogo, data dell’infrazione e norme applicate, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato;
g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi di cui all’articolo 21 del decreto legisiativo 8 giugno 2001, n. 231.
(estensione artt. 6 e 7 r. d. n. 778/1931)

Articolo 14
(Eliminazione delle iscrizioni)
1. Le iscrizioni dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative sono eliminate alla cessazione della qualità di ente sottoposto al procedimento di accertamento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
(art. 11, c.1 lett. c), d.lgs. n. 271/989, raccordo tra l’art. 35 d.lg. n. 231/001 e l’art. 60, c.2, c.p.p.)

Titolo VI
Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale

Articolo 15
(Ufficio iscrizione)
1. L’ufficio iscrizione iscrive per estratto nel sistema ed elimina dal sistema, anche sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 16, i provvedimenti di cui agli articoli 3 e 9, esclusi quelli di competenza dell’ufficio centrale ai sensi dell’articolo 19, commi 3, 4 e 5.
2. Ai fini dell’eliminazione, ufficio iscrizione è l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorsa del tempo ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), e dell’articolo 11, comma 1, o l’ufficio presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l’eliminazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell’articolo 8, comma 1, lettera b), e dell’articolo 14, comma 1.
3. L’iscrizione o l’eliminazione è effettuata quando il provvedimento giudiziario è definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento è pubblicato nelle forme di legge.
4. L’ufficio iscrizione verifica l’esistenza del fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonché del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell’estratto.
5. L’ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o dei numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalità previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L’ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all’autorità competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell’articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L’ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli già iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l’iscrizione, ai sensi dell’articolo 40.

Articolo 16
(Comunicazioni all’ufficio iscrizione)
1. L’ufficio di cancelleria del giudice dell’esecuzione comunica all’ufficio iscrizione l’avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall’esecuzione della pena.

Articolo 17
(Ufficio territoriale) (R)
1. L’ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 51 d.lgs, n. 274/2000 e art. 20 d.m. n, 204/2001)

Articolo 18
(Ufficio locale) (R)
1. L’ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 2, terzo comma, r, d. n. 778/1931)

Articolo 19
(Ufficio centrale)
1 L’ufficio centrale svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;
b) raccoglie e conserva i dati immessi nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
c) conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l’immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;
d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;
e) concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all’articolo 42, relative all’iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei.dati nelle procedure degli e tra gli uffici;
f) vigila sull’attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;
g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
2. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
2-bis. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziali ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
2-ter. L’iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l’istanza è presentata direttamente all’ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo relative a provvedimenti giudiziari, all’ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L’ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all’ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
3. L’ufficio centrale iscrive nel sistema l’estratto del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 15.
5. L’ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative alle persone decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell’articolo 5, comma 4.
5-bis. L’Ufficio centrale svolge, altresì, i seguenti compiti:
a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale europeo, ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri di condanna;
b) trasmette le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio nei confronti di cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea;
c) rivolge all’autorità centrale degli altri Stati membri richiesta di estrazione di informazioni sulle condanne in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;
d) riceve dall’autorità centrale degli altri Stati membri le risposte alle richieste di estrazione di informazioni sulle condanne da esso formulate in ordine a cittadini di tali Stati, a cittadini di Paesi terzi, a persone di cui non è nota la cittadinanza e ad apolidi;
e) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne degli organi della giurisdizione penale italiana relative a cittadini italiani, cittadini di Paesi terzi, persone di cui non è nota la cittadinanza e apolidi;
f) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale europeo formulate da un cittadino italiano ovvero risponde alla richiesta di informazioni sulle condanne presentata da un cittadino di altro Stato membro rivolgendo istanza all’autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza di quest’ultimo;
f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 ;
g) risponde alle richieste di informazioni sulle condanne formulate dalle autorità centrali di altri
i, per fini diversi da un procedimento penale.
6. L’ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:
a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all’esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;
b) fornisce all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all’andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;
c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest’ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.
(art. 3 r. d. n. 778/1931)

Articolo 20
(Comunicazioni all’ufficio centrale)
1. L’autorità che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne dà comunicazione all’ufficio centrale senza ritardo.
2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all’ufficio centrale il decreto di grazia.
3.Il Comune competente comunica senza ritardo all’ufficio centrale l’avvenuta morte della persona.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, per le modalità telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Titolo VII
Servizi certificativi

Capo I
Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.

Articolo 21
(Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall’autorità giudiziaria)
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.
2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p.: c. 1, primo periodo, c. 2; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)

Articolo 21 bis
(Certificato del casellario giudiziale europeo acquisito dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro dell’Unione europea)
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale in uno Stato membro dell’Unione europea richiedono e acquisiscono, tramite la propria autorità centrale competente, dall’Ufficio centrale le informazioni sulle condanne relative a un cittadino italiano con riferimento:
a) ai provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale italiano;
b) alle condanne iscritte nel casellario giudiziale europeo.

Articolo 22
(Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)
1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. C), d.lgs. n. 271/1989)

Articolo 23
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall’interessato)
(abrogato).

Articolo 24
Certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato
01.L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
1. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate.
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
[ n) ai provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.]
1-bis. Il certificato riguardante un cittadino italiano contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo.
2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; art. 45 e 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000: art. 24, settimo comma, r.d.l. n. 1404/1934, convertito con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)

Articolo 25
(Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dall’interessato)
[1. Nel certificato penale sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative:
a) alle condannne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca, nonché ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l’amministrazione di sostegno;
[ n) ai provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l’imprenditore; a quelli di omologazione del concordato fallimentare, a quelli di chiusura del fallimento; a quelli di riabilitazione del fallito;]
o) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189.2. Se è stata dichiarata la riabilitazione speciale ai sensi dell’articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni, non è riportata alcuna iscrizione relativa al minore.
(art. 689 c.p.p, 194, c. 2, att. c.p.p.; artt. 45 e 63, c 2, d.lgs. n. 274/2000; art. 24, settimo comma, r,d.l. n. 1404/1934, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 835/1935)]

Articolo 25 bis
Certificato [penale] del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro
1. Il certificato del casellario giudiziale di cui all’articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.».
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.
(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero della Giustizia 3 aprile 2014, n. 107811; Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2014, n. 9; Circolare Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 luglio 2018, n. 42.

Articolo 25 ter
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall’interessato)
1. Il cittadino italiano ha diritto di ottenere, senza motivare la richiesta, il rilascio del certificato contenente le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Il cittadino di altro Stato membro dell’Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio centrale acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e a quelle dallo stesso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l’apolide che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.

Articolo 26
(Certificato civile del casellario giudiziale richiesto dall’interessato)
[1. Nel certificato civile sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale relative:
a) ai provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione, salvo che siano stati revocati, ai decreti che istituiscono o modificano l’amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;
[ b) ai provvedimenti concernenti il fallimento, salvo che il fallito sia stato riabilitatc con sentenza definitiva;]
c) ai provvedimenti amministrativi di espulsione e ai provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
d) ai provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacità del condannato.
(art. 689 c.p.p.)]

Articolo 27
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall’interessato)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda,
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
(estensione dell’art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; art. 21 d.m. 6 aprile 2001, n. 204)

Articolo 28
Certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche e gestori di pubblici servizi
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l’esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di ottenere, con le modalità di cui all’articolo 39, in relazione a persone maggiori di età, il certificato selettivo di cui al comma 2 o il certificato generale del casellario giudiziale di cui al comma 3, nonché i certificati di cui agli articoli 27 e 28-bis.
2. Il certificato selettivo contiene le sole iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto pertinenti e rilevanti rispetto alle finalità istituzionali dell’amministrazione o del gestore. Ciascuna iscrizione riportata è conforme all’estratto di cui all’articolo 4.
3. Il certificato generale riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale a carico di un determinato soggetto ed è rilasciato quando non può procedersi, sulla base delle disposizioni che regolano i singoli procedimenti amministrativi, alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti.
4. I dati acquisiti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi sono trattati nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e solo ai fini del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta.
5. Il certificato selettivo è rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18 quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all’articolo 39.
6. Il certificato generale è rilasciato dall’ufficio locale del casellario di cui all’articolo 18:
a) quando motivi tecnici ne impediscono temporaneamente il rilascio secondo le modalità di cui all’articolo 39;
b) nelle more della stipula o della modifica della convenzione di cui all’articolo 39 e della realizzazione delle procedure informatiche finalizzate all’accesso selettivo;
c) nel caso di motivate richieste relative a procedimenti amministrativi ulteriori rispetto a quelli indicati in convenzione.
7. Nei certificati di cui ai commi 2 e 3 non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative:
a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
b) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale, dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;
c) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale.
8. L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1.
9. I certificati di cui ai commi 2 e 3 riguardanti un cittadino italiano contengono anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale europeo;
10. In caso di comunicazione prevista dall’articolo 20, comma 3, i certificati contengono il riferimento alla data del decesso..

Articolo 28 bis
(Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione)
1. Nel certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione sono riportate le iscrizioni del casellario giudiziale europeo, in ordine a un cittadino italiano, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
1-bis. Il certificato di cui al comma 1 contiene anche l’attestazione relativa alla sussistenza o non di iscrizioni nel casellario giudiziale.
2. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di altro Stato membro sono riportate le condanne pronunciate nello stesso e quelle da esso ricevute e conservate, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74 .
3. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell’Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio centrale nei confronti di un cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne iscritte:
a) nel casellario giudiziale;
b) nel casellario giudiziale europeo, nella misura in cui il diritto dello Stato membro di condanna ne preveda la menzione.
3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell’Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all’Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.

Articolo 29
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
1. Il certificato per ragioni di elettorato contiene solo le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale che incidono sul diritto elettorale, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
2. L’interessato ha diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta; soggetti diversi dall’interessato possono richiedere lo stesso certificato ai sensi dell’articolo 29, secondo comma, e dell’articolo 32, primo comma, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.
(art. 688, c. 3, c,p.p., art. 195 att. c.p.p.)

Articolo 29 bis
(Modalità di rilascio dei certificati)
1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli articoli 21-bis, 25-ter e 28-bis sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all’articolo 42, comma 1-bis.

Capo II
Servizi certificativi dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Articolo 30
(Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall’autorità giudiziaria.)(A)
1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato ente.

Articolo 31
(Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto dall’ente interessato)
1. L’ente interessato ha diritto di ottenere il certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono rispettivamente riportate le iscrizioni esistenti nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ad accezione di quelle relative ai provvedimenti di applicazione della sanzione su richiesta e ai provvedimenti di applicazione della sanzione pecuniaria all’esito del procedimento per decreto.
(art. 81, c. 3 e 4, d.lgs. n. 231/2001)

Articolo 32
(Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all’articolo 31, quando sono necessari per l’esercizio delle loro funzioni.
(art. 81, c. 1, secondo periodo, d.lgs. n. 231/2001)

Capo III
Disposizioni comuni ai servizi certificativi

Articolo 33
(Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell’ente interessato)
1. La persona o l’ente interessato pub conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità tecnico operative per consentire tale conoscibilità, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalità di cui all’articolo 35, comma 2.

Articolo 34
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)
1. Il codice identificativo della persona o dell’ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.

Articolo 35
(Ufficio competente al rilascio del certificato)
1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2. Il certificato può essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresì le modalità tecniche di collegamento telematico finalizzate all’utilizzabilità de! sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.

Articolo 36
(Certificato di emergenza)
1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l’ufficio cui il certificato è richiesto rilascia il certificato di emergenza dopo aver acquisito i dati conservati presso l’ufficio centrale.
2. Se alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta di certificato, l’ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all’invio al richiedente del certificato ordinano, che sostituisce quello di emergenza.

Articolo 37
(Certificati richiesti da autorità straniere)
1. Le autorità interessate di Stati dell’Unione europea richiedono i certificati, nei casi previsti dal presente testo unico, all’Ufficio centrale attraverso le relative autorità centrali competenti.2. La richiesta di certificati da pane di altre autorità straniere è disciplinata da convenzioni internazionali, nel rispetto del principio di reciprocità.
(art. 35, primo c., r.d. n. 778/1931 )

Articolo 38
(Termine per il rilascio di certificato)
1. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.

Articolo 39
Consultazione del sistema da parte dell’autorità giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi
1. La consultazione del sistema da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, anche per le finalità delle acquisizioni d’ufficio, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all’articolo 71 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, avviene previa stipula di apposite convenzioni tra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, senza oneri a carico di queste ultime.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono stipulate per categorie omogenee, a livello nazionale, regionale, comunale, e sono finalizzate ad assicurare la fruibilità dei dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione.
3. Limitatamente all’esigenza di rilascio dei certificati di cui all’articolo 28 e al fine di stabilire se deve essere rilasciato il certificato selettivo previsto dal comma 2 o quello generale di cui al comma 3 dello stesso articolo, nella convenzione di cui al comma 1 devono essere indicati i procedimenti amministrativi di competenza dell’amministrazione interessata e, per ciascuno di essi, le disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nonché le norme che individuano i reati ostativi, al fine di realizzare una specifica procedura informatizzata che garantisca l’accesso selettivo al sistema. Nelle stesse convenzioni è stabilito l’obbligo, per l’amministrazione interessata e per l’ufficio centrale, di comunicare alla controparte eventuali modifiche, rispettivamente, delle disposizioni che incidono sulle regole tecniche alla base dell’accesso selettivo e delle disposizioni del presente testo unico.
Sugli schemi di convenzione destinati a selezionare l’ambito di consultazione dei dati personali in relazione agli specifici procedimenti di competenza e alle fattispecie di reato pertinenti è acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Le amministrazioni interessate inviano la richiesta di consultazione del sistema all’ufficio centrale, allegando scheda informativa contenente i dati di cui al comma 3, e comunque conforme a quanto previsto nel decreto di cui al comma 5.
5. Le modalità tecnico-operative per consentire la consultazione del sistema ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32 sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
6. La consultazione del sistema da parte dell’autorità giudiziaria, ai fini dell’acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero della giustizia 25 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell’8 febbraio 2007, e successive modificazioni.

Titolo VIII
Garanzie giurisdizionali

Articolo 40
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all’estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall’articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)

Titolo IX
Sistema informativo

Articolo 41
(Principi e funzioni)
1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attività degli uffici e tra essi concernenti l’iscrizione, l’eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attività concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l’utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. Il sistema consente, altresì attraverso l’utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attività, della data e della tipologia delle stesse, nonché delle attività di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stessa, nonché delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 42
(Regole tecniche del sistema)
1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti 1’utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all’articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
1-bis. Le regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari giudiziali europei sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell’ambito della disciplina generale di cui all’articolo 41, comma 3, sentiti l’Agenzia per l’Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.
1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziali europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all’adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.
2. Per le procedure concernenti l’utilizzazione del codice identificativo di cui all’articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell’interno. Per le procedure concernenti l’utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.

Articolo 43
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)
1. Al fine di consentire la sicura riferibilità di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all’Unione europea, che non abbia il codice fiscale, ad un cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza o ad un apolide, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente lesto unico, l’adozione di un codice identificativo attraverso l’utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell’interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall’art. 34 della legge 30 luglio 2002, n.189, e successive modificazioni.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalità di collegamento tra il sistema previsto dall’art. 2, comma 7, del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195 convertito, con modificazioni dallalegge 9 ottobre 2002, n.222, e il casellario giudiziale.

Titolo X
Disposizioni transitorie

Articolo 44
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili) (R)
1. L’ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.

Articolo 45
(Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
1. Le iscrizioni relative ai reati di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, commessi prima del 2 gennaio 2002, non sono riportate nei certificati di cui agli articoli 24 e 27, e sono eliminate secondo le previsioni dell’articolo 5, comma 2, lettere e), g) ed h).
(art. 63, c. 2, d.lgs. n. 274/2000 e raccordo con l’art. 64, c. 2, d.lgs. n. 274/2000, nella parte in cui rinvia all’art. 63, c. 2, stesso d. lgs.)

Articolo 46
(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema) (R)(A)
1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
2. Per le procedure concernenti l’utilizzazione del codice identificativo di cui all’articolo 43, il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell’interno. Per le procedure concernenti l’utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell’economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 47
(EIiminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall’ufficio locale)
1. Sino alla completa operatività della trasmissione telematica delle informazioni di cui all’articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all’ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L’ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
1-bis. L’eliminazione delle iscrizioni di cui al comma 1 è effettuata dall’ufficio locale decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.
2. Per le persone nate all’estero, o delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l’ufficio locale è quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Articolo 48
(Termine per il rilascio di certificato)
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.

Titolo XI
Disposizioni finali e abrogazioni

Articolo 49
(Modifica dell’articolo 46, del decreto dei Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. All’articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportale le seguenti modificazioni:
a) alla lettera aa) dopo le parole: “che riguardano l’applicazione” sono aggiunte le seguenti “di misure di sicurezza e”;
b) dopo la lettera bb) è inserita la seguente: ‘`bb-bis) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;”.

Articolo 50
(Termine per l’emanazione dei decreti dirigenziali)
1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del presente testo unico.

Articolo 51
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.

Articolo 52
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
(omissis)

Articolo 53
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
1. Nell’articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: “delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato” sono sostituite dalle seguenti: “del casellario dei carichi pendenti”.
2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “competente ai fini dell’iscrizione” sono sostituite dalle seguenti “locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma”.
3. Nell’articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: “competente ai fini dell’iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma”.

Articolo 54
(Abrogazioni di norme secondarie) (R)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
– decreto del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n 235 del 10 ottobre 1931;
– decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
– decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000;
– all’articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: “al casellario giudiziale e,”;
– gli articoli da 19 a 21 del decreto dei Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.

Articolo 55
(Norma finale)
1. Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Carichi pendenti Casellario giudiziale Reato
Sullo stesso argomento
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Accidentalia delicti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Qui unico actu perficiuntur
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.M. 2019 Importi indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Legge 122/2016 Legge europea 2015 2016
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Contrasto ai rave party: introdotto l’art. 633-bis del Codice Penale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
D.Lgs. 74/2016 Casellario giudiziario europeo
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Confisca del denaro costituente prezzo o profitto del reato
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Perché è sbagliato dire reato penale
iscrizione contemporanea a due albi professionali
Reato di guida in stato di ebbrezza: non si iscrive al casellario se estinto con il lavoro di pubblica utilità
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Telegram
  • Instagram
  • WhatsApp
Indice dei contenuti
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
Titolo I Oggetto e definizioni
Titolo II Casellario giudiziale
Titolo II-bis Casellario giudiziale europeo
Titolo III Casellario dei carichi pendenti
Titolo IV Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
Titolo V Anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Titolo VI Ufficio iscrizione, ufficio territoriale, ufficio locale, ufficio centrale
Titolo VII Servizi certificativi Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Capo I Servizi certificativi del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti.
Capo II Servizi certificativi dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell’anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato
Capo III Disposizioni comuni ai servizi certificativi
Titolo VIII Garanzie giurisdizionali
Titolo IX Sistema informativo
Titolo X Disposizioni transitorie
Titolo XI Disposizioni finali e abrogazioni
In contatto con MioLegale.it
  • Servizi Studio Legale
  • Consulenza legale online
  • Collabora con MioLegale.it
  • Recapiti telefonici ed email
  • Newsletter giuridica
  • Scrivi alla redazione
Newsletter
Di tendenza
AssegnoAvvocatiAvvocatoBancaCompensoCoronavirusCovid-19DannoFallimentoLavoroLicenziamentoMinoriPensionePrivacyReatoRisarcimentoSeparazioneSocietà
Ipse Dixit
  • Mutatis mutandis

© Avv. Gianluca Lanciano 2006-2025 MioLegale.it ® Note Legali e Privacy
  • Guide
  • Notizie
  • Norme
  • Sentenze

Scrivi nel campo “Cerca…” e premi invio o cerca per cercare. Premi la X n alto a destra o il tasto Esc sulla tastiera per annullare.

Assistente AI di MioLegale.it
Le conversazioni sono inviate ad un fornitore esterno (OpenAI) per generare risposte. Non inserire dati personali sensibili.
L’assistente AI di MioLegale offre informazioni generali. Non costituisce consulenza legale. Verifica sempre le fonti e le date di aggiornamento.

Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it