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Norme Ambiente Protezione civile

D.L. 120/2021 Contrasto degli incendi boschivi

Redazionedi Redazione16 Settembre 2021Aggiornato il:16 Settembre 2021
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Decreto legge 8 settembre 2021, n. 120

(Gazz. Uff., 9 settembre 2021, n. 216)

Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

Articolo 1
Misure urgenti per il rafforzamento del coordinamento, l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, con cadenza triennale, alla ricognizione e valutazione:
a) delle tecnologie, anche satellitari, idonee all’integrazione dei sistemi previsionali, nonché di sorveglianza, monitoraggio e rilevamento dell’ambiente, che possono essere utilmente impiegati per il miglioramento degli strumenti di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, in particolare per il bollettino di suscettività all’innesco degli incendi boschivi emanato dal Dipartimento, alla revisione della cui disciplina si provvede con apposita direttiva da adottare ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e sulla cui base il Dipartimento medesimo provvede alla rimodulazione del dispiegamento dei mezzi aerei della flotta statale, con facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri di rimodulare il dispiegamento preventivo dei propri mezzi e delle proprie squadre terrestri;
b) delle esigenze di potenziamento di mezzi aerei ad ala fissa, rotante o a pilotaggio remoto, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di concorso statale alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nel quadro di una possibile strategia comune dell’Unione europea;
c) delle esigenze di potenziamento di mezzi terrestri, ai fini del consolidamento e rafforzamento della capacità di lotta attiva contro gli incendi boschivi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Regioni e del volontariato organizzato di protezione civile qualificato per le predette attività di lotta attiva;
d) delle esigenze di formazione del personale addetto alla lotta attiva.
2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione e valutazione di cui al comma 1 avvalendosi di un Comitato tecnico, costituito con decreto del Capo del Dipartimento medesimo, del quale fanno parte qualificati rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie, della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che esercita le funzioni di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni designati dalla Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Comitato tecnico può avvalersi anche dei rappresentanti dei centri di competenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che dispongono di conoscenze utili alle predette attività. La partecipazione al Comitato tecnico è assicurata dai diversi componenti designati nell’ambito dei propri compiti istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di seguito Piano nazionale, redatto sulla base degli esiti della ricognizione e valutazione di cui ai commi 1 e 2. Alla realizzazione del Piano si provvede nell’ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Piano nazionale ha validità triennale e può essere aggiornato annualmente a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 aprile di ciascun anno, convoca la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il confronto sullo stato di aggiornamento dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché dei connessi adempimenti dei Comuni.
4. In fase di prima applicazione, ai fini dell’adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il 10 ottobre 2021, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla ricognizione delle più urgenti necessità di cui al comma 1 e, per l’attività prevista dal comma 2, si avvale del Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative costituito con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 10 aprile 2018, integrandolo, ove necessario, con ulteriori esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali componenti del Comitato tecnico. La partecipazione al Tavolo tecnico interistituzionale avviene senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli esperti segnalati dalle Amministrazioni centrali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 2
Misure urgenti per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
1. Per il rafforzamento urgente della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro 33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell’interno, a euro 2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro 4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri.
2. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate mediante il pagamento delle relative spese entro il termine del 31 dicembre 2021.
3. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo anche ai fini del relativo coordinamento con le misure previste nel Piano nazionale di cui all’articolo 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 40 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3
Misure per l’accelerazione dell’aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco
1. Gli aggiornamenti annuali degli elenchi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente rilevati annualmente dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, resi tempestivamente disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati su apposito supporto digitale, sono contestualmente pubblicati in apposita sezione sui rispettivi siti istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli rilevati, l’immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all’attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10.
2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
3. Gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all’articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all’acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata sul sito istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.
4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale assicurano il monitoraggio del rispetto degli adempimenti previsti dall’articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3, e ai Prefetti territorialmente competenti.
5. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4
Misure per il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi
1. Le revisioni annuali dei piani regionali previsti dall’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri entro trenta giorni dalla loro formale adozione, per essere esaminate dal Comitato tecnico di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto che, al riguardo, può elaborare raccomandazioni finalizzate al più efficace conseguimento degli obiettivi di prevenzione stabiliti dalla legislazione vigente, anche in relazione agli interventi e alle opere di prevenzione, alle convenzioni che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell’accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi del 4 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 136 del 14 giugno 2017, e all’impiego del volontariato organizzato di protezione civile specificamente qualificato.
2. Nell’ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne, una quota delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, pari a 20 milioni per l’anno 2021 e 40 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata al finanziamento in favore degli enti territoriali di interventi volti a prevenire gli incendi boschivi nelle aree interne del Paese in cui il rischio di incendio è elevato, anche con riguardo alle aree naturali protette di cui all’articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353, tenendo conto di quanto previsto dalle classificazioni di carattere regionale elaborate nell’ambito dei Piani antincendio boschivi approvati dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 3 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e nel rispetto delle competenze previste dall’articolo 4, comma 5, della medesima legge. Gli interventi di cui al presente comma sono realizzati anche al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dai Piani regionali di cui al comma 1, e sono informati al principio di valorizzazione e tutela del patrimonio boschivo attraverso azioni e misure volte, tra l’altro, a contrastare l’abbandono di attività di cura del bosco, prevedere postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, realizzare infrastrutture, quali vasche di rifornimento idrico utili ad accelerare gli interventi di spegnimento degli incendi, vie di accesso e tracciati spartifuoco, atti, altresì, a consentire il passaggio dei mezzi di spegnimento, nonché attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, finalizzate alla prevenzione degli incendi. Al fine della realizzazione delle opere, l’approvazione del progetto definitivo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. L’istruttoria finalizzata all’individuazione degli interventi è effettuata a mezzo del coinvolgimento delle Regioni interessate, nell’ambito della procedura prevista in via generale per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI). All’istruttoria partecipa anche il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in conformità a quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché il Ministero dell’interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Agli interventi da realizzare si applicano le procedure di speciale accelerazione e semplificazione di cui all’articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
3. Tra gli enti territoriali beneficiari delle risorse di cui al comma 2, sono ricompresi anche i Comuni localizzati nelle Isole minori.
4. I Piani operativi nazionali approvati nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2021/2027, finalizzati alla sicurezza e all’incolumità dei territori e delle persone, tengono conto dell’esigenza di dotare il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le Forze armate e le forze dell’ordine, impegnate nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi, di dispositivi di videosorveglianza utili alla rilevazione dei focolai.

Articolo 5
Misure per il rafforzamento della lotta attiva e dei dispositivi sanzionatori e modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per incendio di interfaccia urbano-rurale si intende quella tipologia di incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile.»;
b) all’articolo 3, comma 3:
1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) le aree trattate con il fuoco prescritto;»;
2) alla lettera f), dopo le parole «le azioni» sono inserite le seguenti: «e gli inadempimenti agli obblighi», e dopo le parole «di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
3) alla lettera l), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche di incendi di interfaccia urbano-rurale»;
c) all’articolo 4:
1) al comma 1, dopo le parole «lettere c)» sono inserite le seguenti: «, c-bis)»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Gli interventi colturali di cui al comma 2 nonché quelli di cui all’articolo 3, comma 3, lettera l), comprendono interventi di trattamento dei combustibili mediante tecniche selvicolturali, inclusa la tecnica del fuoco prescritto intesa come applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l’impiego di personale appositamente addestrato all’uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee-guida definite dal Comitato tecnico che provvede all’istruttoria del Piano nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.»;
d) all’articolo 7:
1) al comma 1, dopo la parola «con» sono inserite le seguenti: «attrezzature manuali, controfuoco e»;
2) al comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in misura proporzionale ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.»;
e) all’articolo 10:
1) al comma 1, settimo periodo, dopo le parole «il pascolo e la caccia» sono aggiunte le seguenti: «ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco»;
2) al comma 2, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini di cui al primo periodo i comuni possono inoltre avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto tecnico messo a disposizione da ISPRA mediante il Sistema nazionale di Protezione dell’Ambiente, o da altri soggetti muniti delle necessarie capacità tecniche. La superficie percorsa dal controfuoco non rientra nel perimetro finale dell’incendio e in relazione ad essa non si applicano le sanzioni previste per le aree oggetto di incendio.»;
3) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo di cui al presente comma è sempre disposta la confisca degli animali se il proprietario ha commesso il fatto su soprassuoli delle zone boscate percorsi da incendio in relazione al quale il medesimo è stato condannato, nei dieci anni precedenti, per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, del codice penale.»;
4) al comma 5, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nelle medesime aree sono, altresì obbligatori gli adempimenti individuati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), il cui inadempimento può determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio.».
2. Il Ministero dell’interno comunica alle Camere e pubblica sul proprio sito istituzionale, annualmente, le informazioni relative al numero e alla localizzazione delle denunce effettuate per le trasgressioni ai divieti previsti dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e per le condanne riportate per il reato di incendio boschivo di cui all’articolo 423-bis del codice penale, oltre che le risultanze delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, del presente decreto.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono fornite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, dal Ministero della giustizia, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri e dai comandi dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, entro il 30 marzo di ogni anno, con modalità idonee alla relativa pubblicazione e prive di dati personali sensibili.
4. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei commi 2 e 3 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni;
a) all’articolo 32-quater, dopo le parole «416, 416-bis» sono inserite le seguenti: «423-bis, primo comma,»;
b) all’articolo 423-bis, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
«Quando il delitto di cui al primo comma è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incedi boschivi, si applica la pena della reclusione da sette a dodici anni.
Salvo che ricorra l’aggravante di cui al quinto comma, le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.»;
c) dopo l’articolo 423-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 423-ter (Pene accessorie). - Fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.
La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incedi boschivi.
Art. 423-quater (Confisca). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per il delitto di cui all’articolo previsto dall’articolo 423-bis, primo comma, è stata disposta la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato ed essa non è possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati e i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per il ripristino dei luoghi.
La confisca non si applica nel caso in cui l’imputato abbia efficacemente provveduto al ripristino dello stato dei luoghi.».

Articolo 7
Altre misure urgenti di protezione civile
1. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, le parole «svolte in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile, ferma restando l’autonomia scientifica dell’INGV» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l’autonomia scientifica dell’istituto. Per lo svolgimento di tali attività con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall’anno 2022, l’ammontare delle risorse assegnate all’INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l’efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
2. All’articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-quinquies le parole «15 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «7,5 milioni di euro»;
b) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: «1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quinquies del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
3. All’articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2023». All’onere derivante dalla proroga o dal rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, di cui al comma 701, stipulati in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 183 del 2 agosto 2021, pari a 14.716.692 euro per l’anno 2022 e a 12.263.910 euro per l’anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie residue di cui al comma 704 dell’articolo 1 della medesima legge n. 178 del 2020, disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 7.579.097 per l’anno 2022 e a euro 6.315.914 per l’anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro. In sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica, valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni di contrasto all’emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino territoriale.
2. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l’emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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